Data: 27/02/2020 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Cassazione, con la sentenza n. 5970/2020 (sotto allegata) rigetta il ricorso dell'imputato e condivide le conclusioni della Corte d'Appello che ha ridotto la pena rispetto al primo grado di giudizio, escludendo la non punibilit� per particolare tenuit� del fatto. Il furto infatti ha avuto ad oggetto ben tre chili e mezzo di pinoli per il valore di 181 euro, � stato compiuto non per consumare il cibo sottratto, ma per altre finalit� infine � stato commesso con un'altra persona, circostanza che fa presumere una certa organizzazione, seppur semplice.

Furto di pinoli: carcere e multa

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Il giudice di prime cure dichiara l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p. e lo condanna a sei mesi di reclusione e a 154 euro di multa. All'imputato viene contestato, in concorso con un altro soggetto, l'impossessamento di n. 29 buste di pinoli di gr. 100 di una certa marca e di altre 12 di un altro marchio, per il valore complessivo di 181,00 euro, sottratte al legittimo proprietario responsabile del centro commerciale che le esponeva per la vendita. La Corte d'Appello riforma la sentenza concedendo le attenuanti generiche e riducendo la pena a 4 mesi di reclusione e 103 euro di multa.

Per l'imputato la corte doveva applicare la non punibilit� per tenuit� del fatto

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L'imputato ricorre in Cassazione lamentando mancata applicazione della condizione di non punibilit� contemplata dall'art. 131 bis c.p. La norma richiamata precisa che la punibilit� deve essere esclusa "quando, per le modalit� della condotta e per l'esiguit� del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa � di particolare tenuit� e il comportamento risulta non abituale."

No alla tenuit� del fatto per il furto di 3 chili e mezzo di pinoli

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La Cassazione, con sentenza n. 5970/2020 rigetta il ricorso perch� infondato, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali. Gli Ermellini premettono infatti che: "ai fini della configurabilit� della causa di esclusione della punibilit� per particolare tenuit� del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuit� richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarit� della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalit� della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entit� del danno o del pericolo."

La Corte d'Appello ha quindi fatto bene a non concedere la non punibilit� per tenuit� del fatto perch� ha tenuto conto dei seguenti elementi del reato:

  • il valore della merce sottratta pari a 181 euro;
  • il fatto che la merce non fosse destinata al consumo personale visto che si trattava di ben tre chili e mezzo di pinoli;
  • e il coinvolgimento di un'altra persona, da cui si desume una certa organizzazione, anche se elementare.
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