|
Data: 27/02/2020 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - La Cassazione, con la sentenza n. 5970/2020 (sotto allegata) rigetta il ricorso dell'imputato e condivide le conclusioni della Corte d'Appello che ha ridotto la pena rispetto al primo grado di giudizio, escludendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il furto infatti ha avuto ad oggetto ben tre chili e mezzo di pinoli per il valore di 181 euro, è stato compiuto non per consumare il cibo sottratto, ma per altre finalità infine è stato commesso con un'altra persona, circostanza che fa presumere una certa organizzazione, seppur semplice.
Furto di pinoli: carcere e multa[Torna su]
Il giudice di prime cure dichiara l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p. e lo condanna a sei mesi di reclusione e a 154 euro di multa. All'imputato viene contestato, in concorso con un altro soggetto, l'impossessamento di n. 29 buste di pinoli di gr. 100 di una certa marca e di altre 12 di un altro marchio, per il valore complessivo di 181,00 euro, sottratte al legittimo proprietario responsabile del centro commerciale che le esponeva per la vendita. La Corte d'Appello riforma la sentenza concedendo le attenuanti generiche e riducendo la pena a 4 mesi di reclusione e 103 euro di multa. Per l'imputato la corte doveva applicare la non punibilità per tenuità del fatto[Torna su]
L'imputato ricorre in Cassazione lamentando mancata applicazione della condizione di non punibilità contemplata dall'art. 131 bis c.p. La norma richiamata precisa che la punibilità deve essere esclusa "quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale." No alla tenuità del fatto per il furto di 3 chili e mezzo di pinoli[Torna su]
La Cassazione, con sentenza n. 5970/2020 rigetta il ricorso perché infondato, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali. Gli Ermellini premettono infatti che: "ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo." La Corte d'Appello ha quindi fatto bene a non concedere la non punibilità per tenuità del fatto perché ha tenuto conto dei seguenti elementi del reato:
Leggi anche: - Furto
|
|