Data: 26/02/2020 22:00:00 - Autore: Franco Gallo
Avv. Franco Gallo - � fatto notorio di questi giorni, che tante persone si sono trovate ad aver sostenuto spese e/o prenotato viaggi, ed � altrettanto noto, che a causa di tale "virus", per la situazione che si � venuta a determinare, si trovano "nell'impossibilit�" di dover affrontare tali viaggi, anche rinunciandovi.
� anche vero, che sui propri siti internet, le societ� di trasporti hanno pubblicato "opuscoli" informativi finalizzati alla restituzione delle spese oppure a posticipare i viaggi con un bonus elettronico di pari importo, utilizzabile entro un determinato tempo dalla data di emissione.
Ma come si deve comportare un consumatore?

Le norme e la ratio legis

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La normativa � abbastanza chiara.
In generale, la causa di un contratto, pu� esistere originariamente, ma possono sopravvenire delle circostanze che impediscono alla causa di funzionare. In tali casi si pu� chiedere la risoluzione del contratto e quindi sciogliersi dal vincolo contrattuale.
La risoluzione del contratto � un istituto che trova la propria compiuta disciplina agli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

L'art. 1463 c.c.

Nel caso che ci interessa, proprio l'articolo 1463 C.C. (letto in combinato disposto con gli articoli 1218 e 1256 C.C.) recita "nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilit� della prestazione dovuta non pu� chiedere la controprestazione e, deve restituire quella che abbia gi� ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito".
La ratio legis si spiega considerando che nei contratti sinallagmatici, ciascuna prestazione trova giustificazione nella prestazione della controparte, pertanto, se una di esse viene meno, viene meno anche la causa che giustifica la controprestazione.
La risoluzione � volta pertanto alla tutela dell'equilibrio contrattuale, il cosiddetto "sinallagma funzionale", che pu� venire meno nel corso dell'esecuzione di un contratto. Ha come principale effetto quello di far venire meno il vincolo contrattuale, "liberando" le parti dalle obbligazioni contratte..

Coronavirus: causa di forza maggiore

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Nell'ipotesi di un biglietto aereo o ferroviario (ma la questione interessa anche viaggi di piacere ed istruzione) gi� acquistato, � pacifico che a fronte del "virus" attuale, si � costretti a rinunciare a tali viaggi.
Tale situazione improvvisa ed imprevedibile legittima la richiesta di restituzione delle somme corrisposte.
In effetti, la fattispecie in esame, si inquadra nell'ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei consumatori.
Pertanto � legittimo svincolarsi dal vincolo contrattuale e conseguentemente ottenere la restituzione delle somme corrisposte, dando rilievo alla congiunta valutazione della causa e dei motivi (determinanti) che avevano indotto all'acquisto, determinando cos� la "causa concreta del contratto" attinente alla funzione economico-sociale del negozio giuridico posto in essere.
Per l'effetto, il grave impedimento che non consente ai contraenti di usufruire del titolo, determina l'applicazione dell'art. 1463 c.c., ossia la risoluzione per impossibilit� sopravvenuta della prestazione.

Risoluzione del contratto per impossibilit� sopravvenuta

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Per completezza � da specificare che la risoluzione del contratto per impossibilit� sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile la prestazione del debitore, ma anche nel caso (di specie) in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte. Sempre che, ovviamente, tale impossibilit� sia comunque non imputabile al creditore ed il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilit� della finalit� essenziale, in cui consiste la causa concreta del contratto.
A tal proposito, non � superfluo evidenziare che l'impossibilit� sopravvenuta, debba essere necessariamente ricollegata al fatto del terzo. Anzi la non imputabilit� al debitore, non ristringe il campo delle ipotesi, ma consente di allargare l'applicazione della norma a tutti i casi in cui sia impossibile, per eventi imprevedibili e sopravvenuti, utilizzare la prestazione oggetto del contratto.

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