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Data: 22/09/2022 13:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Articolo 13 Costituzione: il testo[Torna su]
Nel dettaglio, l'articolo 13 al primo comma sancisce che "La libert� personale � inviolabile", per poi specificare, al secondo comma, che "Non � ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, n� qualsiasi altra restrizione della libert� personale, se non per atto motivato dall'autorit� giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge". Molto importante � il comma 3, che stabilisce i limiti all'inviolabilit� della libert� personale sancendo che "In casi eccezionali di necessit� ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorit� di pubblica sicurezza pu� adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorit� giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto". Negli ultimi due commi dell'articolo in commento, infine, si legge che "� punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libert�" e che "La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva". Articolo 13: garanzie della libert� personale[Torna su]
Dal testo dell'articolo 13 emergono tre garanzie poste dal Costituente a tutela dell'inviolabilit� personale, ovverosia:
Articolo 13: niente violenza[Torna su]
Tali garanzie non sono state ritenute sufficienti dal legislatore a tutelare pienamente la libert� personale. L'articolo 13, infatti, � andato oltre affermando esplicitamente che, anche laddove tale libert� sia limitata, non � possibile porre in essere alcuna forma di violenza fisica o morale. Per approfondimenti vai alla nostra guida di diritto costituzionale |
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