Data: 22/09/2022 13:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Articolo 13 Costituzione: il testo

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Nel dettaglio, l'articolo 13 al primo comma sancisce che "La libert� personale � inviolabile", per poi specificare, al secondo comma, che "Non � ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, n� qualsiasi altra restrizione della libert� personale, se non per atto motivato dall'autorit� giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge".

Molto importante � il comma 3, che stabilisce i limiti all'inviolabilit� della libert� personale sancendo che "In casi eccezionali di necessit� ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorit� di pubblica sicurezza pu� adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorit� giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto".

Negli ultimi due commi dell'articolo in commento, infine, si legge che "� punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libert�" e che "La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva".

Articolo 13: garanzie della libert� personale

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Dal testo dell'articolo 13 emergono tre garanzie poste dal Costituente a tutela dell'inviolabilit� personale, ovverosia:

  • la riserva di legge assoluta, che si sostanzia nella scelta di affidare alla competenza esclusiva della legge ordinaria il compito di disciplinare l'inviolabilit� della libert� personale,
  • la riserva di giurisdizione, che si sostanzia nella scelta di permettere alla sola autorit� giudiziaria di emettere dei provvedimenti restrittivi della libert� personale;
  • l'obbligo di motivazione, che si sostanzia nella necessit� di esplicitare le ragioni alla base dei provvedimenti restrittivi della libert� personale.

Articolo 13: niente violenza

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Tali garanzie non sono state ritenute sufficienti dal legislatore a tutelare pienamente la libert� personale.

L'articolo 13, infatti, � andato oltre affermando esplicitamente che, anche laddove tale libert� sia limitata, non � possibile porre in essere alcuna forma di violenza fisica o morale.

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