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Data: 22/09/2022 13:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Articolo 13 Costituzione: il testo[Torna su]
Nel dettaglio, l'articolo 13 al primo comma sancisce che "La libertà personale è inviolabile", per poi specificare, al secondo comma, che "Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge". Molto importante è il comma 3, che stabilisce i limiti all'inviolabilità della libertà personale sancendo che "In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto". Negli ultimi due commi dell'articolo in commento, infine, si legge che "È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà" e che "La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva". Articolo 13: garanzie della libertà personale[Torna su]
Dal testo dell'articolo 13 emergono tre garanzie poste dal Costituente a tutela dell'inviolabilità personale, ovverosia:
Articolo 13: niente violenza[Torna su]
Tali garanzie non sono state ritenute sufficienti dal legislatore a tutelare pienamente la libertà personale. L'articolo 13, infatti, è andato oltre affermando esplicitamente che, anche laddove tale libertà sia limitata, non è possibile porre in essere alcuna forma di violenza fisica o morale. Per approfondimenti vai alla nostra guida di diritto costituzionale |
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