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Data: 28/02/2020 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - L'elevata conflittualità tra i genitori, dopo la fine della loro relazione, può rivelarsi ostativa al regime giuridico dell'affido condiviso in quanto pregiudizievole per il minore. Se la responsabilità di tali contrasti risulta in prevalenza in capo alla madre, che non si è attivata per favorire il rapporto tra padre-figlio, ma anzi lo ha ostacolato, può rivelarsi maggiormente rispondente all'interesse del piccolo l'affidamento al padre e il collocamento presso di lui. L'obiettivo, tuttavia, rimane comunque quello di un futuro e pieno recupero della bigenitorialità. Lo ha chiarito la Corte d'Appello di Catanzaro nel decreto n. 725 del 20 febbraio 2020 (sotto allegato), respingendo il reclamo avanzato da una madre, con conseguente conferma in toto della conclusione a cui era giunto il Tribunale nella valutazione circa la delicata situazione coinvolgente anche il figlio e il padre (leggi Minore affidato al padre se la madre ostacola la frequentazione).
Madre ostacola la frequentazione: minore affidato al padre[Torna su] In prime cure, il padre aveva ottenuto l'affidamento esclusivo del minore, con collocamento presso di lui. Il Tribunale aveva anche stabilito gli orari degli incontri del piccolo con la madre e e disposto il versamento all'ex, da parte della donna, di un assegno mensile per il mantenimento del figlio. A tale decisione aveva fortemente contribuito la C.T.U. espletata per valutare le capacità genitoriali di entrambe le parti che aveva descritto la madre come un "soggetto autoreferenziale, impulsivo e privo di sufficiente capacità riflessiva" e che si era "resa protagonista di condotte contrarie al principio della bigenitorialità". Non solo la donna non si era adoperata per preservare il rapporto tra padre e figlio, ma si era attivata in senso opposto, per minarne le fondamenta. Ciò aveva portato a un sostenere la sua inadeguatezza genitoriale, al contrario dell'ex che, invece, era risultato "responsivo", capace di comportamenti congrui rispetto alle esigenze del minore, responsabile, scevro da dinamiche conflittuali e dunque privo di intenti volti a nuocere alla figura materna. Consulenza tecnica decisiva[Torna su] La Corte d'Appello ritiene condivisibili le argomentazioni del Tribunale, così come la consulenza tecnica d'ufficio che viene criticata sotto plurimi aspetti dalla reclamante: per il giudice del gravame, la c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, priva di vizi logici, attendibile nei risultati ed esaustiva, non essendo necessario disporne la rinnovazione. Le valutazioni di carattere tecnico-psicologico del consulente risultano espresse in maniera coerente e prive di vizi logici, ampiamente suffragate da richiami alla letteratura scientifica e psicoforense e, quanto al profilo metodologico, basate sulle linee guida contenute nel c.d. Protocollo di Milano. Ancora, esse trovano obiettivo riscontro nel contenuto dei numerosi incontri e colloqui, documentati con le videoregistrazioni allegate alla relazione peritale, da cui emerge, essenzialmente, una tendenza della madre a svalutare apertamente la figura paterna e al contempo, a proporsi come figura essenziale di riferimento del minore, in quanto "superiore" rispetto all'ex compagno, spesso indicato, senza obiettivo riscontro, come un soggetto inaffidabile, facile ad essere manipolato dal suo avvocato e dai suoi genitori. Sotto altro profilo, la signora dimostra scarsa capacità di critica e di autocritica e, perciò, tendenza alla deresponsabilizzazione, a differenza dell'ex molto più consapevole della gravità della situazione relazionale e del conseguente danno per il minore e sinceramente motivato a cercare soluzioni della problematica favorevoli ad un sereno sviluppo del piccolo Minore affidato al padre più responsabile[Torna su] Di conseguenza, la Corte d'Appello ritiene di confermare la decisione del Tribunale risultando funzionale all'interesse del minore. Dall'istruttoria, infatti, emerge con chiarezza l'elevata conflittualità tra i genitori, perniciosa per il piccolo e ostativa sia a un improponibile affido condiviso sia a un'alternanza paritaria di convivenza con i genitori stessi, occasione, in passato, di polemiche, accuse reciproche, recriminazioni e, quindi, accesi litigi in sua presenza. Pertanto, la Corte ritiene che, per la sua maggiore pacatezza, per la consapevolezza della gravità e della complessità della situazione e per il suo equilibrio, oltre che per il favorevole contesto familiare, il padre presenti i requisiti caratteriali e di personalità che lo rendono più adatto a costituire il genitore di riferimento principale per il minore. Conseguentemente, il padre appare più idoneo, sulla base di una valutazione inevitabilmente prognostica, a svolgere, in un contesto di conclamata crisi della coppia non ancora superata dal punto di vista psicologico, l'essenziale funzione di tutela, oltre che del proprio rapporto con il minore, di quello del figlio con l'altro genitore. Si tratta di una funzione genitoriale che la ex, per ragioni contingenti o di carattere, ha mostrato di non sapere assolvere, dando luogo a comportamenti di segno opposto, ossia di svalutazione dell'altro genitore e di ostacolo ad un rapporto sereno dello stesso con il minore. Pieno recupero della bigenitorialità[Torna su] Il collocamento presso il padre e l'affido esclusivo vengono dunque ritenuti conformi all'interesse del minore, tuttavia, precisa la Corte "non devono essere intesi come un'occasione per ribaltare i ruoli genitoriali né, tanto meno, per dare sfogo a sentimenti di rivalsa in danno della madre", bensì come "un'importante assunzione di responsabilità" di cui il padre dovrà farsi carico, nell'interesse del figlio, salvaguardando anche il suo rapporto con la madre affinché sia tutelata l'insostituibile funzione materna. Insomma, l'auspicata prospettiva è quella di una progressiva riduzione della conflittualità e del livello di tensione tra i genitori, di normalizzazione dei rapporti e, al momento opportuno, di un pieno, progressivo e rapido recupero della bigenitorialità e, quindi, quanto meno di maggiori opportunità di condivisione del quotidiano da parte del genitore attualmente non collocatario, a tutto beneficio del minore.
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