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Data: 02/03/2020 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il decreto legge c.d. "Milleproroghe" è stato definitivamente convertito in legge a seguito del voto del Senato che, con 154 voti favorevoli e 96 contrari, ha rinnovato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione del d.d.l. di conversione nel testo trasmesso dalla Camera. Leggi Milleproroghe 2020 Anzichè un testo dedicato alla mera proroga dei termini legislativi, il Milleproroghe si pone sempre più come un contenitore per tutte quelle misure che non sono riuscite a trovare spazio nella manovra di Bilancio. Lo dimostrano le precisazioni fornite in materia di trasporti, in particolare per quanto riguarda i monopattini elettrici.
Monopattini elettrici: la sperimentazione[Torna su] Come noto, la legge n. 145/2018 (Manovra di Bilancio 2019) all'art. 102 ha recato una disciplina volta a sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e a promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili. È stata così avviata una sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. Le modalità di svolgimento della sperimentazione sono state poi definite con il decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019. Le novità del Milleproroghe[Torna su] L'articolo 33-bis del decreto Milleproroghe ha disposto la proroga di un anno (dodici mesi) del termine di conclusione della sperimentazione introdotta dalla Manovra di Bilancio 2019 e fissato dall'articolo 7 del D.M. Micromobilità. Il decreto ha, inoltre, modificato integralmente il comma 75 e introdotto i commi da 75-bis a 75-septies all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019). La nuova formulazione del comma 75 stabilisce che, nelle more della citata sperimentazione e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme susseguenti la stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi del Codice della strada e anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 Kw, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi di cui al D.M. n. 229/2019. Leggi anche Monopattini elettrici come le bici Sanzioni[Torna su] Chiunque circoli con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle sopra indicate (e previste dal D.M. n. 229), rischierà una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro, cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino quando il mezzo abbia un motore termico oppure un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 Kw. Monopattini: età, limiti di velocità e di circolazione[Torna su] Il nuovo art. 75-ter detta una serie di precisazioni inerenti agli utilizzatori e all'utilizzazione dei monopattini elettrici, la cui violazione rischia di far scattare nei confronti dei trasgressori sanzioni amministrative da 100 a 400 euro. In primis, si chiarisce che che i monopattini elettrici, come sopra descritti, potranno essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e potranno circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile ed esclusivamente all'interno della medesima. Inoltre, i monopattini non potranno superare i 25 km/h quando circolano sulla carreggiata ed i 6 km/h quando circolano sulle aree pedonali. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non potranno essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano, da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione. Leggi anche Monopattini elettrici: multe fino a 800 euro Regole di condotta[Torna su] Il nuovo comma 75-quater introdotto alla L. n. 160/2019 introduce alcune importanti regole di condotta per i conducenti dei monopattini elettrici che, in caso di violazione, comporteranno l'applicazione di sanzioni amministrative tra 50 e 200 euro. In primo luogo, i conducenti dovranno procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; ancora, dovranno avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che per segnalare la manovra di svolta. Per i conducenti di età inferiore ai 18 anni, inoltre, scatta anche l'obbligo di indossare idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, oltre che di trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. Ancora, da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, sarà obbligatorio anche indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Servizi di noleggio[Torna su] Infine, quanto ai servizi di noleggio di monopattini, anche in modalità free floating (senza doverlo riportare presso apposite stazioni o luoghi deputati), potranno essere attivati solo con una delibera di giunta comunale nella quale dovranno essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione: a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso; b) le modalità consentite di sosta per i dispositivi interessati; c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.
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