Data: 29/02/2020 14:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax – Le aziende che formano e assumono avranno una serie di buoni motivi per farlo. L'apprendistato di primo livello rappresenta non solo uno strumento per facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, ma anche un contratto vantaggioso per i datori di lavoro. Ad annunciarlo l'Anpal, in una nota (in allegato) relativa alle assunzioni agevolate in apprendistato di primo livello: novità e conferme della legge di Bilancio per l'anno 2020 (LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160).

Apprendistato, gli incentivi

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Quindi per i datori di lavoro che, dal 01 gennaio al 31 dicembre 2020, assumono giovani - dai 15 ai 25 anni non compiuti - con contratto di apprendistato di I livello (art. 43 D. Lgs. 81/2015), la manovra 2020 2020 ha stabilito:

- per le imprese con requisiti dimensionali pari o inferiore a 9 dipendenti: 0% dell'aliquota imponibile, inerente i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto;

- per le imprese con requisiti dimensionali sopra i 9 dipendenti: 5% aliquota contributiva per l'intera durata del rapporto di apprendistato.

L'aliquota viene calcolata sulla retribuzione effettivamente erogata all'apprendista.

La manovra del 2018 ha previsto l'estensione degli incentivi di cui all'art. 32 del D. Lgs. 150/2015, di conseguenza il datore di lavoro usufruisce di:

- sgravio del pagamento dei contributi della NASPI dell'1,31;

- cancellazione del contributo integrativo dello 0,30;

- abolizione del contributo previsto a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento dell'apprendista dall'art. 2 co. 31 e 32 L. 92/2012 (cd. ticket di licenziamento).

Per approfondimenti vai alla nostra guida Il contratto di apprendistato

Apprendistato, i vantaggi fiscali

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La convenienza dal punto di vista fiscale sta nel fatto che il costo degli apprendisti è escluso dalla base per il calcolo IRAP. L'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. Invece, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo anno, l'aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10%.

Nello stesso caso, il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell'aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell'1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Apprendistato a tutele crescenti

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La Legge n. 205/2017 (art. 1, c. 100-108 e 113-115) ha previsto un esonero dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione di quelli per il lavoro domestico), con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tutele crescenti.

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è pari al 100%, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, nel caso di assunzioni di allievi che - entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio - hanno svolto presso il medesimo datore: attività di alternanza scuola-lavoro (pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste) o periodi di apprendistato.


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