Data: 29/02/2020 15:00:00 - Autore: Roberto Paternicò
di Roberto Paternicò - Come già espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 3947/2010) e ribadito dalla Cassazione civile n. 1186/2020, "il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante)".

La causa del contratto autonomo di garanzia

La causa del contratto autonomo attiene il trasferimento, da un soggetto ad un altro, del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, derivante sia da un inadempimento colpevole che non.
"L'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. anche Sez. 3 , Ordinanza n. 30181 del 22/11/2018)."
Con la fideiussione, invece, ricorrendo l'elemento dell'accessorietà, viene garantito l'interesse connesso all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Il fideiussore è, quindi, un "vicario" del debitore.

Le caratteristiche del contratto autonomo di garanzia

Per qualificare il "contratto autonomo di garanzia", sono tipiche caratteristiche:
- l'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere che il garante opponga al garantito le eccezioni scaturenti dal rapporto principale;
- la rinuncia ad opporre eccezioni da parte del garante che, dopo il pagamento, abbia agito in regresso.
Elementi questi che costituiscono una deroga alla normale accessorietà della garanzia fideiussoria, nella quale, invece, il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, cod. civ., proprio per consentire al debitore di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore.
Come, peraltro, precisato dalla S.C., l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come "contratto autonomo di garanzia" in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
La Corte territoriale, nel caso in specie e dall'esame del contratto di garanzia aveva già osservato come vi fossero tutti gli elementi della clausola di garanzia a "prima richiesta", evidenziando la presenza della rinuncia espressa all'applicazione degli artt. 1945, 1955 e 1957 c.c., da cui il venir meno il rapporto di accessorietà tra garanzia e debito garantito, che caratterizza e qualifica invece la fideiussione.

L'exceptio doli nel contratto autonomo di garanzia

Infine e come già affermato dalla giurisprudenza di Cassazione, il "contratto autonomo di garanzia", proprio per l'assenza dell'accessorietà (tipica della fideiussione), non consente al garante di opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, tranne esperire il rimedio generale dell'exceptio doli. Sollevare, pertanto, eccezioni nei confronti del creditore, fondate sul contratto di garanzia.
Nel caso di specie, i ricorrenti avevano contestato il "comportamento illecito, illegittimo ed arbitrario" del creditore nell'escussione della garanzia bancaria poiché 'la corte di merito ha qualificato la garanzia come contratto autonomo di garanzia' a prima richiesta, anche, nell'azione di pagamento dell'indebito esperita (come nel caso in esame) dal debitore garantito ex art. 2033 cod. civ. nei confronti del beneficiario del pagamento rilevi solo il profilo dell'eventuale condotta fraudolenta ed abusiva di quest'ultimo e, dunque, l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli, e ciò proprio perché la fraudolenza dell'escussione della garanzia da parte del beneficiario qualifica come indebito (e, dunque, non dovuto) il pagamento di cui si richiede, ora, la restituzione".

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