Data: 01/03/2020 05:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il deposito telematico degli atti si ritiene perfezionato nel momento viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC. Da quel momento non sarà possibile per il cancelliere rifiutare la ricezione per irregolarità fiscale ai sensi dell'art. 285 Testo Unico Spese di Giustizia.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 5372/2020 (sotto allegata) accogliendo il ricorso di un cittadino nigeriano contro il provvedimento del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile, poiché non tempestiva, l'impugnazione da lui proposta contro il provvedimento con cui la Commissione territoriale gli aveva negato la protezione territoriale.

Rifiuto per mancanza marca da bollo

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Per il giudice di merito, l'istanza di remissione in termini non risultava accoglibile stante l'inosservanza del termine perentorio di 30 giorni, fissato dall'art. 35-bis, comma 2, del d.lgs. n. 25/08, imputabile al ricorrente.

Questi aveva, infatti, iscritto a ruolo il ricorso telematicamente, una prima volta, senza la coeva produzione della marca da bollo, determinandone l'irricevibilità, in conformità dell'art. 285 T.U. n. 115/02, norma che il Tribunale ritiene applicabile anche successivamente all'introduzione della procedura telematica di deposito del ricorso che era comunque oggetto della verifica del cancelliere in ordine all'osservanza delle norme tributarie

Il ricorrente, contestando la pronuncia d'irricevibilità del ricorso, evidenzia come il deposito fosse avvenuto in conformità delle norme sul processo telematico, con la relativa ricevuta di avvenuta consegna della PEC trasmessa, sicché sarebbe risultato risulterebbe inapplicabile, nella fattispecie, il citato art. 285 del Testo Unito.

Le novità del processo civile telematico

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Una doglianza condivisa dagli Ermellini: il rifiuto degli atti, da parte del cancelliere, se non in regola fiscalmente, previsto dall'art. 285 T.U. spese di giustizia, era previsto per il solo deposito cartaceo degli atti. Lo steso Ministero della Giustizia, nella nota del 4 settembre 2017, n. 164259, ha escluso che tale sanzione si applichi anche nel caso di deposito telematico dell'atto introduttivo del processo.

La Cassazione ritiene che tale indicazione ministeriale, pur non essendo certamente vincolante per il giudice, sia tuttavia corretta in diritto e vada confermata anche sede di legittimità. Decisivo al riguardo è quanto previsto dell'art. 16 bis, comma 7, del D.L. 170/2012, conv. con modifiche in legge n. 221/2012.

La RAC perfeziona il deposito con modalità telematiche

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Ai sensi di tale disposizione "il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia".

Da quel momento, essendosi perfezionato il deposito, non residua alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi, ai sensi dell'art. 285 cit. da parte del cancelliere, il quale provvederà alla riscossione delle somme dovute con le modalità ordinarie, indicate nella predetta nota ministeriale.

Poiché nella specie è pacifico che la ricevuta informatica del deposito era stata tempestivamente generata prima della scadenza del termine per ricorrere al Tribunale, quest'ultimo ha errato nel ritenere tardivo il ricorso, onde il decreto qui impugnato va cassato con rinvio.

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