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Data: 08/03/2020 05:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - L'aver attraversato fuori dalla strisce non è ragione sufficiente a fondare il concorso di colpa del pedone investito dal conducente di un veicolo. L'investitore, infatti, è esente da colpa solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, ma l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata anche in relazione standard di diligenza imposta al guidatore. Vengono in rilievo, dunque, anche le violazioni poste in essere dal conducente che potrebbero essere tali da non poter evitare un evento prevedibile ed evitabile (ad esempio alta velocità, circolazione contromano, ecc.). "Può apparire una regola che agevola gli imprudenti, ma scopo della responsabilità non è imporre una morale quanto prevenire gli incidenti". Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 5627/2020 (sotto allegata).
Pedone investito e responsabilità del conducente[Torna su] Gli Ermellini hanno accolto il ricorso di una donna, vittima di un incidente stradale in quanto era stata investita, mentre attraversava la strada, da un ciclomotore che percorreva una corsia preferenziale in senso di marcia vietato. A seguito del sinistro, la donna aveva riportato pesanti lesioni e una permanente invalidità. Il Tribunale aveva riconosciuto l'esclusiva responsabilità dell'investitore e condannato al risarcimento del danno. In appello, però, i magistrati ritenevano sussistente un concorso di colpa della signora (nella misura del 30%) e per questo avevano ridotto l'ammontare del risarcimento ed escluso l'importo riconosciutole a titolo di danno morale. La vicenda giunge in Cassazione, poiché la ricorrente ritiene errata l'affermazione della Corte territoriale secondo cui lei avrebbe colpevolmente concorso a causare il danno attraversando non sulle strisce, ma in prossimità, e non avvedendosi imprudentemente del sopraggiungere del motociclo. Motivo ritenuto fondato dai giudici di legittimità che approfittano dell'occasione per rammentare le regole fissate dalla prevalente giurisprudenza di legittimità nell'accertamento della responsabilità del conducente di un veicolo che investe un pedone. Prova liberatoria[Torna su] Il conducente, ribadisce la Cassazione, può "liberarsi" da responsabilità se dimostra di aver fatto di tutto per evitare il danno e, dunque, se ne dimostra l'imprevedibilità ed inevitabilità. Tuttavia, anche ove non sia riuscito a fornire tale prova, può avere incidenza sulla sua responsabilità il concorso colposo del danneggiato (tra le tante, Cass. 24024/2014; Cass. 8663/2017; Cass. 2241/2019). L'articolo 2054 c.c., tuttavia, pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno e tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile (Cass. 8663/2017). In sostanza, si ritiene che il danno non sia imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento. Standard di diligenza imposta al danneggiante[Torna su] Qualora la situazione di pericolo sia di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo. In sostanza, l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante. Dunque, il rapporto tra l'articolo 2054 e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili. L'accertamento della condotta del pedone va condotta tenendo conto innanzitutto di una condotta esigibile del danneggiato (che non può rispondere di non aver verificato se sopraggiungessero veicoli in senso vietato di marcia), e in secondo luogo tenendo conto della condotta del danneggiante, e della natura delle violazioni poste in essere, che potrebbero essere tali da porre il conducente stesso nelle condizioni di non poter evitare un evento prevedibile ed evitabile (alta velocità, circolazione contromano, ecc.).
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