|
Data: 03/03/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il danno da ritardato pensionamento è risarcibile in quanto rientra nella categoria unitaria di danno non patrimoniale. Tuttavia, poiché non si tratta di un danno risarcibile in re ipsa, spetta al lavoratore dimostrare, oltre alla colpa dell'istituto previdenziale, la circostanza che il ritardato pensionamento abbia provocato un danno.
Domanda pensione di anzianità[Torna su] Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 4886/2020 (sotto allegata), respingendo il ricorso di un lavoratore che aveva presentato all'INPS domanda di pensione di anzianità, riconosciutagli con decorrenza dal giugno 2009, non tenendosi conto della rivalutazione contributiva per l'esposizione ad amianto che era stata giudizialmente riconosciuta. La Corte d'appello riteneva che non poteva essere riconosciuto un danno patrimoniale, in quanto il ricorrente aveva continuato a lavorare fino a tutto il 2009, e neppure un danno non patrimoniale, essendo mancata una compiuta allegazione e prova in tal senso. Pensione in ritardo: il danno patrimoniale va dimostrato[Torna su] Una conclusione corretta secondo la Corte di Cassazione. Gli Ermellini spiegano che un danno patrimoniale non poteva essere collegato tout court al mancato conseguimento della pensione, considerato che essa non avrebbe potuto essere erogata in costanza di attività lavorativa e che la protrazione dell'attività lavorativa di per sé non era stata causa di perdita patrimoniale. Sbaglia il ricorrente a ritenere che, nel caso in esame, il danno patrimoniale sia "in re ipsa", poiché la giurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso che una domanda risarcitoria di un danno patrimoniale possa prescindere dall'allegazione e prova del danno, sulla scorta della chiara disposizione contenuta nell'art. 1223 del codice civile. Ciò che rileva ai fini risarcitori, infatti, è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, mentre un danno punitivo (quale quello "in re ipsa") può essere ritenuto compatibile con l'ordinamento vigente solo in caso di sua espressa previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. (cfr. Cass. n. 31233/2018). Danno da ritardato pensionamento[Torna su] Stessa conclusione per c.d. danno da ritardato pensionamento: questo rientra nella categoria unitaria del danno non patrimoniale potendo poi essere specificato nella sua accezione di danno esistenziale (quando il lavoratore non ha potuto realizzare sé stesso nella propria scelta di vita legata alla volontà di andare in pensione) e/o di danno biologico (quando il pregiudizio è consistito in una vera e propria lesione dello stato di salute e benessere psico-fisico). La Cassazione (cfr. sent. n. 3023/2010) ribadisce che qualora il lavoratore, a causa dell'illegittimo diniego della domanda di pensionamento, sia costretto a protrarre la propria attività lavorativa, può in effetti configurarsi un danno non patrimoniale risarcibile, determinato dalle ripercussioni di segno negativo conseguenti alla condotta dell'ente previdenziale che ha causato la lesione di specifici interessi costituzionalmente protetti, fra cui quello di poter realizzare liberamente una propria legittima scelta di vita. Tuttavia, in base ai principi su richiamato, incombe sempre sul lavoratore dimostrare, oltre alla colpa dell'istituto previdenziale, che il ritardato pensionamento ha provocato un danno, non potendosi configurare secondo i principi del nostro ordinamento giuridico un danno risarcibile in re ipsa in ragione degli imprescindibili oneri di allegazione e di prova che gravano sul soggetto che vanti pretese risarcitorie, come già chiarito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 26972/2008 e dai successivi arresti conformi.
|
|