Data: 04/03/2020 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Il messaggio Inps n. 793 del 28 febbraio 2020 (sotto allegato) fornisce ai lavoratori che hanno svolto lavori usuranti le indicazioni necessarie per presentare la domanda finalizzata al prepensionamento. Nel messaggio anche le varie decorrenze del trattamento in caso di presentazione della domanda in ritardo rispetto al primo maggio 2020 e i documenti da allegare all'istanza. Infine gli schemi contenenti i vari requisiti anagrafici e contributivi necessari, in base alla categoria di lavoratori interessati, all'attività svolta e alla durata della stessa.

Prepensionamento lavori usuranti: messaggio Inps

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Il messaggio Inps n. 793 del 18 febbraio 2020 fornisce le istruzioni necessarie per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente usuranti entro il primo maggio 2020, in riferimento ai soggetti che perfezionano i requisiti agevolati per la pensione nel 2021. Possono fare domanda anche i lavoratori che hanno svolto professioni faticose e pesanti nel settore privato e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità cumulando la contribuzione versata in una delle gestioni previste per i lavoratori autonomi, in base alle regole previste dalle gestioni speciali.

I lavoratori interessanti dal prepensionamento

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Il messaggio dispone che possono beneficiare del prepensionamento coloro che maturano i requisiti dal primo gennaio al 31 dicembre 2021:

  • se in possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni (utile ai fini della pensione di anzianità);
  • se lavoratori dipendenti purché in possesso di un'età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi (fermo il raggiungimento della quota di 97,6);
  • se lavoratori autonomi invece con un'età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi (fermo il raggiungimento di quota 98,6).

Requisiti anagrafici e contributivi diversi, così come schematizzati dal messaggio Insp n. 793/2020, sono previsti per i lavoratori notturni che lavorano su turni in base al numero di giorni lavorati all'anno, così come quelli che prestano la loro attività lavorativa per una durata pari all'intero anno lavorativo.

Decorrenza del trattamento in caso di domanda tardiva

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La domanda per il riconoscimento del beneficio presentata oltre il 1° maggio 2020, in presenza dei requisiti richiesti, comporta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato:

  • di un mese, se il ritardo è inferiore o pari a un mese;
  • di due mesi, se il ritardo è superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
  • di tre mesi, se il ritardo è pari o superiore a tre mesi.

Dette decorrenze non valgono per il personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e musicale (AFAM). Il trattamento pensionistico anticipato per loro non può decorrere prima del primo settembre e del primo novembre dell'anno in cui maturano i requisiti, sempre che gli stessi ne siano in possesso a quelle date.

Per questi soggetti è previsto che, se la domanda viene presentata dopo il primo maggio 2020, la decorrenza della pensione ha inizio dal primo settembre o dal primo novembre dell'anno successivo.

Presentazione delle domande ed esito

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La domanda per beneficiare del prepensionamento deve essere presentata, per chi matura i requisiti dal primo gennaio al 31 dicembre del 2021, entro il primo maggio 2020 corredata dalla documentazione relativa al rapporto di lavoro e alla sua durata (libro matricola, libro unico del lavoro, libretto di lavoro, ruolo di equipaggio, comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto) con modalità telematica corredata dal modulo "AP45".

Una volta presentata la domanda l'Inps ha l'onere di comunicare, dopo la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, se essa può essere accolta o deve essere rigettata. Per coloro che presentano domanda entro il primo maggio 2020, ma che maturano i requisiti tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021 l'accoglimento avviene con riserva, perché subordinata al perfezionamento degli stessi.

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