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Data: 05/03/2020 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il 13 Febbraio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, la Riforma del processo penale. Si tratta di un disegno di legge delega che punta a implementare l'efficienza del processo penale, dettando anche disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. Il provvedimento, molto discusso su determinati aspetti (come le sanzioni disciplinari ai magistrati e la prescrizione), ha raccolto il consenso unanime sulle modifiche alle condizioni di procedibilitā.
Condizioni di procedibilitā: le novitā[Torna su] In merito, il d.d.l. prevede che siano adottati decreti legislativi volti a prevedere la procedibilitā a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi previsto dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale. Si tratta di una delle innovazioni volte a velocizzare i procedimenti penali. Sempre a tale scopo e sempre in materia di condizioni di procedibilitā, si punta a introdurre l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, prevedendo la possibilitā dell'indicazione, a tal fine, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. Ancora, la ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza dibattimentale alla quale sia stato citato in qualitā di testimone, potrebbe comportare una remissione tacita della querela. Lesioni personali stradali: procedibilitā a querela[Torna su] Come noto, l'art. 590-bis, comma 1, del codice penale, punisce "Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale". La pena č quella della reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. La modifica sulla procedibilitā a querela dell'ipotesi "base" prevista dal suddetto primo comma, giunge a seguito dei numerosi dubbi di legittimitā costituzionale che hanno spesso sollevato i magistrati in ordine alla procedibilitā d'ufficio. Le conclusioni della Corte Costituzionale[Torna su] Nella recente sentenza n. 223/2019, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimitā costituzionale del d.lgs. n. 36/2018 sollevata dal Tribunale di La Spezia e relativa alla parte in cui non si prevede la procedibilitā a querela dei delitti di cui all'art. 590-bis, c.p., non aggravati ai sensi dei commi successivi. Nel dettaglio, la Consulta ha ritenuto che tale procedibilitā a querela si sarebbe posta in aperta contraddizione con la scelta, compiuta appena due anni prima dal Parlamento con la legge 23 marzo 2016, n. 41 di prevedere la procedibilitā d'ufficio di tutte le fattispecie di lesioni stradali di cui all'art. 590-bis c.p.., in considerazione del particolare allarme sociale determinato dalle condotte che con la nuova incriminazione si intendevano contrastare. In seguito, anche il Tribunale di Milano ha adito il Giudice delle Leggi sindacando la ragionevolezza della mancata previsione della procedibilitā a querela qualora l'incidente non derivi da una violazione "grave" delle norme del Codice della Strada stigmatizzate dai commi successivi. Si attende, dunque, la pronuncia della Corte che assai presumibilmente terrā conto e si confronterā con le indicazioni recentemente fornite dal legislatore. D'altronde, prima dell'intervento del Governo, non sono mancate negli scorsi mesi anche altre proposte di legge presentate in Parlamento che puntano a introdurre la procedibilitā a querela per il reato di cui all'articolo 590-bis, comma 1, del codice penale.
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