Data: 05/03/2020 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il 13 Febbraio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, la Riforma del processo penale. Si tratta di un disegno di legge delega che punta a implementare l'efficienza del processo penale, dettando anche disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. Il provvedimento, molto discusso su determinati aspetti (come le sanzioni disciplinari ai magistrati e la prescrizione), ha raccolto il consenso unanime sulle modifiche alle condizioni di procedibilit�.

Condizioni di procedibilit�: le novit�

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In merito, il d.d.l. prevede che siano adottati decreti legislativi volti a prevedere la procedibilit� a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi previsto dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale. Si tratta di una delle innovazioni volte a velocizzare i procedimenti penali.
Sempre a tale scopo e sempre in materia di condizioni di procedibilit�, si punta a introdurre l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, prevedendo la possibilit� dell'indicazione, a tal fine, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
Ancora, la ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza dibattimentale alla quale sia stato citato in qualit� di testimone, potrebbe comportare una remissione tacita della querela.

Lesioni personali stradali: procedibilit� a querela

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Come noto, l'art. 590-bis, comma 1, del codice penale, punisce "Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale". La pena � quella della reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
La modifica sulla procedibilit� a querela dell'ipotesi "base" prevista dal suddetto primo comma, giunge a seguito dei numerosi dubbi di legittimit� costituzionale che hanno spesso sollevato i magistrati in ordine alla procedibilit� d'ufficio.

Le conclusioni della Corte Costituzionale

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Nella recente sentenza n. 223/2019, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimit� costituzionale del d.lgs. n. 36/2018 sollevata dal Tribunale di La Spezia e relativa alla parte in cui non si prevede la procedibilit� a querela dei delitti di cui all'art. 590-bis, c.p., non aggravati ai sensi dei commi successivi.
Nel dettaglio, la Consulta ha ritenuto che tale procedibilit� a querela si sarebbe posta in aperta contraddizione con la scelta, compiuta appena due anni prima dal Parlamento con la legge 23 marzo 2016, n. 41 di prevedere la procedibilit� d'ufficio di tutte le fattispecie di lesioni stradali di cui all'art. 590-bis c.p.., in considerazione del particolare allarme sociale determinato dalle condotte che con la nuova incriminazione si intendevano contrastare.
In seguito, anche il Tribunale di Milano ha adito il Giudice delle Leggi sindacando la ragionevolezza della mancata previsione della procedibilit� a querela qualora l'incidente non derivi da una violazione "grave" delle norme del Codice della Strada stigmatizzate dai commi successivi.
Si attende, dunque, la pronuncia della Corte che assai presumibilmente terr� conto e si confronter� con le indicazioni recentemente fornite dal legislatore. D'altronde, prima dell'intervento del Governo, non sono mancate negli scorsi mesi anche altre proposte di legge presentate in Parlamento che puntano a introdurre la procedibilit� a querela per il reato di cui all'articolo 590-bis, comma 1, del codice penale.

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