Data: 08/03/2020 16:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate
di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 7277/2020 (sotto allegata) la Cassazione, accogliendo il ricorso del P.M, dichiara che il reato di cui all'art. 570 bis c.p., che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio, è procedibile d'ufficio.

Reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

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Il Tribunale dichiara di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. art. 3 legge n. 54/2006, che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, confluito ora nell'art. art. 570-bis c.p, in quanto estinto per remissione della querela.
Il Tribunale infatti lo ha ritenuto perseguibile su querela di parte. All'imputato è stata contestata la mancata corresponsione dell'assegno mensile di Euro 200,00, da maggio a settembre del 2012, e della somma di Euro 250,00 da ottobre 2012 fino al mese corrispondente del 2015. Somme dovute per il mantenimento della figlia e per le spese straordinarie nella misura del 50%.

Pm: perseguibilità d'ufficio

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Il P.M ricorre in Cassazione perché il giudice ha commesso l'errore di ritenere il reato perseguibile a querela, quando in realtà esso deve ritenersi procedibile di ufficio. Il fatto che sia procedibile d'ufficio rende irrilevante la remissione della querela ed errata la dichiarazione di estinzione del reato.

Perseguibile d'ufficio il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

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La Cassazione, in accoglimento del ricorso del P.M, dispone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello competente per la rinnovazione del dibattimento.

La Corte dapprima descrive il percorso legislativo che ha condotto all'introduzione dell'art. 570 bis c.p. nel codice penale attraverso l'art. 2 del D.Lgs. n. 21/2018 contenente le "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.

Ribadisce poi come "il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli, previsto dell'art. 570-bis cod. pen., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio anche per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, essendovi continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'art. 570-bis cod. pen. e quella prevista dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54."
A questo punto la Corte specifica che la delega conferita dalla l. n. 103/2017 ha dato vita a un semplice trasferimento delle figure dal testo della legge al codice penale, senza modifica alcuna degli aspetti di natura sostanziale. La relazione ministeriale ha specificato inoltre che la modifica "non incide sul regime di procedibilità di ufficio." Da sottolineare infine che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il reato contestato all'imputato è sempre stato considerato come perseguibile d'ufficio, come confermato anche dalla SU n. 23866/2013.
Alla luce di dette considerazioni la Corte conclude che, in assenza di nuove disposizioni di legge sulla procedibilità, il regime di perseguibilità di ufficio previsto il reato contemplato dall'art. 570 -bis c.p. deve essere confermato.
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