Data: 04/03/2020 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La sentenza della Corte di Giustizia relativa alla causa C125/18 (sotto allegata) si pronuncia a tutela dei consumatori, disponendo che il giudice nazionale, una volta accertata l'abusività di una clausola contenuta nel contratto di mutuo, può procedere al calcolo degli interessi in base a un altro criterio, salvo diverso accordo tra le parti e purché dalla eliminazione della stessa il consumatore non rischi ripercussioni e conseguenze particolarmente pregiudizievoli. La Corte fissa poi alcuni principi molto importanti a tutela del consumatore, come la trasparenza e la chiarezza delle clausole che fissano tassi variabili nei contratti di mutuo. Questo perché il consumatore deve essere messo nella condizione di comprendere il significato dei criteri di calcolo adottati e valutare al meglio anche le conseguenze economiche che ne possono derivare.

Clausola abusiva contratto di mutuo

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Un consumatore spagnolo stipula un contratto di mutuo per acquistare un'abitazione. Nel contratto è presente una clausola che prevede la variazione del tasso d'interesse in base all'indice di riferimento delle casse di risparmio spagnole. Per il consumatore la clausola è abusiva. L'indicizzazione aumenta a suo sfavore il tasso d'interesse del mutuo, che quindi gli costa di più rispetto a quanto pagherebbe applicando l'Euribor, ossia il tasso medio del mercato interbancario Europeo più utilizzato in Europa.

E' possibile integrare il contratto di mutuo applicando l'Euribor?

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Il contraente si rivolge quindi al Tribunale di primo grado di Barcellona per chiedere l'annullamento della clausola abusiva. Il Tribunale però sospende il procedimento per sottoporre ai giudici europei diverse questioni pregiudiziali. In particolare, per l'argomento che qui interessa trattare, il Tribunale chiede se, in presenza di una clausola abusiva è possibile "procedere all'integrazione del contratto, applicando un indice sostitutivo abituale, (l'indice Euribor) trattandosi di un contratto essenzialmente vincolato a un interesse proficuo per l'organismo di credito che ha la qualità del professionista."

Il giudice determina nuovo tasso del mutuo se il criterio di calcolo è abusivo

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La Curia risponde alla questione pregiudiziale sollevata chiarendo che: "l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, nell'ipotesi di nullità di una clausola contrattuale abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo, il giudice nazionale sostituisca a tale indice un indice legale, applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti, a condizione che il contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi non possa sussistere in caso di soppressione di detta clausola abusiva, e che l'annullamento di tale contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli."

Clausole che fissano un tasso d'interesse variabile chiare e comprensibili

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La Corte di giustizia infine, sempre a tutela dei consumatori, fissa altri importanti principi, che si vanno a esporre.

  • La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, che si occupa delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori, è applicabile anche "alla clausola di un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra un consumatore e un professionista, la quale prevede che il tasso di interesse applicabile al mutuo sia fondato su uno degli indici di riferimento ufficiali previsti dalla normativa nazionale che possono essere applicati dagli istituti di credito ai mutui ipotecari, qualora tale normativa non preveda né l'applicazione imperativa di tale indice indipendentemente dalla scelta di dette parti, né la sua applicazione in via suppletiva in assenza di un diverso accordo tra tali stesse parti."
  • Il giudice nazionale di uno Stato membro UE deve controllare il carattere chiaro e comprensibile delle clausole che vertono sull'oggetto principale del contratto.
  • Nel rispetto dell'obbligo di trasparenza "una clausola contrattuale che fissa un tasso d'interesse variabile nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario (…) deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma consentire altresì che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie."

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