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Data: 06/03/2020 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Ok alla separazione tra scuola e università. La Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge (sotto allegato) che converte il decreto che prevede la divisione del Ministero unico dell'Istruzione Università e Ricerca, nei distinti dicasteri dell'Istruzione e dell'Università e Ricerca. Voti favorevoli 254, 173 contrari, tre astenuti. Già approvato dal Senato, il provvedimento è legge. Lucia Azzolina è Ministro dell'Istruzione dal 10 gennaio 2020, Gaetano Manfredi invece quello dell'Università e Ricerca. Vediamo quali sono i principali obiettivi dei ministeri, le rispettive competenze e le novità più importanti previste dal disegno di legge:
Scuola e università: gli obiettivi dei due Ministeri[Torna su]
Una separazione, quella del MIUR, che mostra la volontà di gestire meglio due settori collegati anche se diversi. La creazione del Ministero dell'Università in particolare viene salutato molto positivamente, soprattutto per il desiderio di valorizzare l'autonomia universitaria, ridurre le distanze tra Nord e Sud, investire nella tecnologia, contrastare il precariato, impedire la fuga dei cervelli. Sfide altrettanto importanti aspettano però anche il Ministro dell'Istruzione, come la sicurezza degli edifici scolastici e le misure per ostacolare la dispersione scolastica. Competenze del Ministero dell'Istruzione[Torna su]
Al Ministero dell'Istruzione vengono attribuite le funzioni in materia d'istruzione e formazione. In particolare è tenuto a occuparsi di specifiche aree funzionali, tra le quali figurano le seguenti:
Funzione dirigenziale tecnicaCon regolamento da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, deve essere riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi e la relativa disciplina sulle modalità e i procedimenti per il reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami, nel rispetto di determinati principi e criteri regolatori. Competenze del Ministero dell'Università e della Ricerca[Torna su]
A questo Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti in materia d'istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica, artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica. Le aree funzionali più importanti riconosciute a questo dicastero sono:
Incrementata la dotazione organica del'AnvurAumenta di 10 unità la dotazione organica dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Le assunzioni possono essere effettuate scorrendo le graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, bandendo nuovi concorsi dopo aver espletato le procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 del dlgs n. 165/ 2001. Ripartizione delle strutture e degli uffici[Torna su]
Al Ministero dell'Università e della Ricerca vengono assegnate strutture, risorse strumentali e finanziarie del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca e il personale che presta servizio presso lo stesso alla data di entrata in vigore del decreto. Al Ministero dell'istruzione invece spettano le strutture, le risorse strumentali e finanziarie del Dipartimento per il sistema educativo d'istruzione e di formazione, gli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo e il personale che, all'entrata in vigore del decreto, è in servizio presso il Dipartimento. Regolamenti di organizzazione dei Ministeri[Torna su]
Fissata la data del 30 giugno 2020 per l'emanazione dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con quello della PA, dell'Economia e finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su questi regolamenti deve essere acquisito il parere del Consiglio di Stato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, inoltre i Ministeri possono confermare il personale in servizio negli uffici di stretta collaborazione. |
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