|
Data: 06/03/2020 15:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Il Tribunale di Verona con il decreto del 27 gennaio 2020 (sotto allegato) ha disposto la cancellazione di un emoticon da un post di Facebook, perché il suo utilizzo non rientra nell'esercizio legittimo del diritto di critica.
Diffamazione se si superano i limiti del diritto di critica[Torna su]
Un soggetto presenta ricorso al Tribunale dolendosi del fatto che sono stati rivolti alla sua persona termini "altamente lesivi della dignità, diffamatori" che vanno ben "oltre il diritto di critica" in quanto frutto di "mera manifestazione di odio." Presupposti e limiti del diritto di critica[Torna su]
Il Giudice chiarisce che l'esercizio legittimo del diritto di critica, così come del diritto di cronaca, che consente l'utilizzo di un linguaggio più pungente deve rispettare determinati presupposti:
Via l'emoticon dal post di Facebook se l'utilizzo non rientra nel diritto di critica[Torna su]
Il Giudice, dopo l'esame degli atti rileva che, tenuto conto del fatto che il diritto di critica contempla un linguaggio più pungente e incisivo, nel caso di specie:
In base a questi rilievi il giudice rileva la sussistenza dei presupposti del periculum in mora e della necessità di agire inaudita altera parte. Per questo ordina alla resistente la rimozione immediata dell'emoticon censurato dal ricorrente dal post di Facebook, disponendo la somma di 150 euro per ogni giorno di ritardo dalla notifica del provvedimento.
|
|