Data: 09/03/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il limite alla pignorabilit� fissato dal comma 1, lettera a), dell'art. 76 del d.P.R. n. 602/1973, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lettera g), del d.l. n. 69/2013, non riguarda la "prima casa", ma "l'unico immobile di propriet� del debitore".
Inoltre, la norma si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori e non trova comunque applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, n� al sequestro preventivo a essa preordinato.

Accusa di frode fiscale: prima casa sottoposta a confisca

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Sono queste le severe conclusioni a cui � giunta la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 8995/2020 (sotto allegata) che appare discostarsi da alcune pronunce precedenti. Nella vicenda esaminata, ad adire la Corte � stato il legale rappresentante di una societ�, accusato di frode fiscale ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 che si era visto sequestrare alcuni beni, tra cui la sua abitazione "prima casa".
Secondo l'imprenditore, tale abitazione non sarebbe potuta essere sottoposta a confisca, stante il disposto dell'art. 52 del d.l. n. 69/2013: tale norma avrebbe impedito sia la confisca della prima casa che il prodromico sequestro in relazione a reati fiscali.
Una conclusione non condivisa dalla Cassazione che, respingendo il ricorso, fornisce precisazioni importanti sull'impignorabilit� della "prima casa", in "consapevole parziale contrasto" rispetto ad altre pronunce della stessa Corte.

Impignorabilit� unico immobile di propriet� adibito a abitazione

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Secondo gli Ermellini, nel caso in esame non trova applicazione l'art. 52 (in particolare, comma 1, lettera g) del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni dalla legge n. 98/2013, contrariamente a quanto la stessa Cassazione ha affermato in un obiter dictum della sentenza n. 22581/2019.

Per approfondimenti: Prima casa pignorabile per problemi col fisco

Il citato art. 52, rammenta la Corte, ha modificato l'art. 76 (Espropriazione immobiliare) del d.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). Si � previsto che, ferma la facolt� di intervento ai sensi dell'articolo 499 c.p.c., l'agente della riscossione non debba dare corso all'espropriazione qualora l'unico immobile di propriet� del debitore, escluse le abitazioni di lusso e i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, sia adibito a uso abitativo e lo stesso vi risieda anagraficamente.
Da tale formulazione letterale emerge, si legge in sentenza, che il limite posto dal legislatore all'espropriazione immobiliare non riguarda la "prima casa", ma "l'unico immobile di propriet� del debitore", concetto diverso in quanto si riferisce alla consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente alla qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento.
Di conseguenza, per invocare l'applicazione della disposizione in tema di espropriazione immobiliare, il debitore non potr� limitarsi a prospettare che l'immobile pignorato � la sua "prima casa", in quanto ci� non esclude di per s� che egli sia proprietario di altri immobili.

Confisca penale immobile "prima casa"

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Ancora, precisa la Suprema Corte, la disposizione in questione non fissa un principio generale di impignorabilit�, perch� si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non a quelle promosse da altre categorie di creditori per debiti di altro tipo.
N� si ritiene che la disposizione in questione possa trovare applicazione in relazione alla confisca penale, diretta o per equivalente, poich� l'oggetto della confisca � il profitto del reato e non il debito verso il fisco. E i due concetti devono essere tenuti distinti.
Gli Ermellini sono ben consapevoli che tali principi appaiono in contrasto con quanto gi� affermato dalla medesima Corte nella citata sentenza n. 22581/2019, nonch� nella pronuncia n. 3011/2016: ci� in quanto le conclusioni a cui giungono tali provvedimenti, pur non in contrasto con il principio dell'inapplicabilit� del limite dell'espropriazione nel procedimento penale per reati tributari, si basano sull'assunto che la disposizione limitativa dell'espropriazione esprima un principio generale applicabile alla "prima casa" del debitore tributario.
In conclusione, la Cassazione ribadisce che il limite alla pignorabilit� fissato dall'art. 76 del d.P.R. n. 602/1973, nel testo introdotto dal D.L. n. 69/2013, si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori; non riguarda la "prima casa", ma "l'unico immobile di propriet� del debitore; non trova comunque applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, n� al sequestro preventivo ad essa preordinato.

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