Data: 09/03/2020 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Sono state adottate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea le nuove "Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte", pubblicate in GUUE del 14 febbraio 2020 (qui sotto allegate).
Le nuove istruzioni, che sono in vigore dal 1° marzo 2020, sostituiscono le precedenti vigenti a partire dal 1° febbraio 2014, stante le "molteplici importanti evoluzioni" che negli anni sono intervenute "tanto sul piano tecnico che normativo".

Corte UE: le nuove istruzioni pratiche alle parti

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L'adozione di una riforma si è resa necessaria "nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia e per garantire una migliore leggibilità", tenendo conto delle predette evoluzioni. Le nuove istruzioni, applicabili a tutte le categorie di cause di cui è investita la Corte, non mirano a sostituirsi alle disposizioni in materia contenute nello statuto e nel regolamento di procedura.
Come si legge nel provvedimento, le istruzioni avranno lo scopo di consentire alle parti e ai loro rappresentanti di intendere meglio la portata delle disposizioni e comprendere con maggior precisione lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte e, in particolare, i vincoli che gravano su quest'ultima, segnatamente quelli collegati al trattamento e alla traduzione degli atti processuali o all'interpretazione simultanea delle osservazioni presentate in occasione delle udienze di discussione.
Il rispetto e l'osservanza delle istruzioni, dunque, costituiscono, tanto per le parti quanto per la Corte, la migliore garanzia di un trattamento ottimale delle cause da parte dell'organo giurisdizionale.

Le fasi del procedimento

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Il procedimento dinanzi alla Corte implica, in linea generale, una fase scritta e una fase orale: la prima mira a esporre alla Corte le censure, i motivi e gli argomenti delle parti del procedimento o, in materia pregiudiziale, le osservazioni che gli interessati intendono formulare in merito alle questioni proposte dai giudici degli Stati membri dell'Unione.
La fase orale, ad essa successiva, mira per parte sua a consentire alla Corte di perfezionare la sua conoscenza della causa mediante l'eventuale audizione delle parti o degli interessati prima citati in occasione di un'udienza di discussione e, eventualmente, mediante l'audizione delle conclusioni dell'avvocato generale.
Si rammenta che le parti del procedimento dinanzi alla Corte devono obbligatoriamente essere rappresentate da una persona debitamente abilitata a tal fine.

La fase scritta del procedimento

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La fase scritta del procedimento svolge un ruolo essenziale nella comprensione della causa da parte della Corte. Mentre in materia di ricorsi diretti o di impugnazioni, le parti sono invitate a formulare osservazioni sulle memorie depositate dalle controparti nel procedimento, la fase scritta del procedimento nei rinvii pregiudiziali è contrassegnata dall'assenza di contraddittorio.
Da ciò derivano esigenze distinte sia sul piano della forma e del contenuto di dette osservazioni, sia per quel che riguarda l'ulteriore svolgimento del procedimento, con la precisazione che la maggior parte delle memorie e delle osservazioni depositate durante la fase scritta del procedimento deve, tuttavia, essere tradotta. Si deve pertanto preferire sempre l'uso di frasi brevi e semplici e gli argomenti delle parti devono apparire nella loro memoria o nelle loro osservazioni, e non nei loro eventuali allegati, i quali solitamente non sono tradotti.
I rappresentanti delle parti dovranno rispettare pienamente, nelle loro memorie e osservazioni scritte, l'eventuale anonimato concesso dal giudice del rinvio o dalla Corte, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, o, quando si tratta di impugnazioni, dal Tribunale dell'Unione europea.

Impugnazioni

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Come chiarito altresì da un Comunicato Stampa del 2 marzo precisa che, per quanto riguarda specificamente le impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale, le nuove istruzioni pratiche alle parti richiamano, da un lato, il carattere specifico delle impugnazioni (che si limitano alle questioni di diritto e non dovrebbero, in linea di principio, menzionare elementi segreti o riservati) e, dall'altro, la necessità di allegare al ricorso una domanda di previa ammissione dell'impugnazione qualora quest'ultima rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 58 bis del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Trasmissione atti processuali

La modalità di deposito degli atti processuali raccomandata dalla Corte è quella mediante l'applicazione e-Curia, poiché consente il deposito e la notifica di atti processuali in via esclusivamente elettronica, senza che sia necessario redigere copie autentiche dell'atto trasmesso alla Corte o duplicare tale trasmissione mediante l'invio per posta.
Se non è trasmesso alla Corte mediante la suddetta applicazione, un atto processuale può essere parimenti inviato per posta, indirizzandolo alla Cancelleria della Corte al seguente indirizzo: Rue du Fort Niedergrünewald – L-2925 Lussemburgo.
Per evitare decadenze, si consiglia di effettuare la spedizione in questione mediante lettera raccomandata o corriere espresso, diversi giorni prima della scadenza del termine stabilito per il deposito dell'atto, o perfino di depositare fisicamente l'atto in questione presso la cancelleria della Corte oppure, oltre l'orario di apertura della cancelleria, presso il personale addetto al servizio di ingresso degli edifici della Corte, il quale darà atto della ricezione del documento, indicando su quest'ultimo la data e l'ora del deposito.
Infine, attualmente, è anche possibile trasmettere alla cancelleria la copia dell'originale firmato di un atto processuale in allegato a un messaggio di posta elettronica (ecj.registry@curia.europa.eu) o mediante telefax [(+ 352) 433766].
Al fine di agevolare il trattamento da parte della Corte delle memorie e delle osservazioni depositate e, in particolare, la loro traduzione in una o più lingue ufficiali dell'Unione, le parti sono invitate, oltre a inviare, nei termini prescritti, la versione originale della loro memoria o delle loro osservazioni, che è la sola facente fede, – a trasmettere una versione modificabile (programma di elaborazione di testo quale «Word», «OpenOffice» o «LibreOffice») di tale memoria o di tali osservazioni al seguente indirizzo: editable-versions@curia.europa.eu.

La fase orale del procedimento

La fase orale del procedimento comprende sostanzialmente due distinti momenti: l'audizione delle parti o degli interessati e la presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale. Quando la Corte ritiene che la causa non sollevi nessuna nuova questione di diritto, potrà decidere di giudicare la causa senza conclusioni dell'avvocato generale. Per quanto riguarda l'organizzazione di un'udienza di discussione, essa non ha carattere sistematico.
Nel documento vengono precisati i criteri che presiedono all'organizzazione di un'udienza di discussione e la finalità di quest'ultima; ancora, vengono recate indicazioni concrete agli agenti e agli avvocati in merito alle disposizioni da adottare, prima dell'udienza, al fine di garantire lo svolgimento ottimale di quest'ultima, segnatamente in caso di disabilità o di ridotta capacità motoria di una parte o di uno dei suoi rappresentanti.
Ulteriori precisazioni sono, peraltro, fornite in merito alla lingua delle difese orali. Infine, la Corte rammenta il contesto multilingue in cui essa opera e tutte le misure pratiche che gli agenti e gli avvocati possono adottare al fine di agevolare l'efficiente svolgimento dell'udienza di discussione e di garantire, in particolare, che tutti i partecipanti a tale udienza comprendano i loro interventi.

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