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Data: 08/03/2020 15:30:00 - Autore: Simone Di Tano di Simone Di Tano - Il Covid-19, comunemente denominato Coronavirus, continua a destare preoccupazioni a livello nazionale e internazionale. Come noto, infatti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato, il 30 gennaio 2020, l' "Emergenza Internazionale di Salute Pubblica", un appello rivolto agli Stati mirato ad elevare i livelli di allerta, seppur di contenuto non vincolante. Nonostante ciò, in Italia, anche a seguito del rapidissimo incremento di contagi avvenuti sul territorio nazionale, è stato emanato il Decreto Legge n. 6/2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Il Dpcm del 4 marzo 2020[Torna su] In attuazione di tale decreto, il 4 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un nuovo D.p.c.m., volto a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi sul territorio nazionale, favorendo, pertanto, l'omogeneità degli stessi.
Tra questi, risulta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sospensione di tutte le manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura (inclusi quelli cinematografici e teatrali), degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina e, altresì, dei viaggi d'istruzione. Come evidente, i disagi sottesi a tale situazione risultano essere notevoli, soprattutto per le scuole, spesso costrette ad annullare i viaggi d'istruzione prenotati con largo anticipo. Come ci si deve comportare in questi casi? Si ha diritto eventualmente ad un rimborso? Il rimborso del viaggio[Torna su]
Come visto, il D.p.c.m. firmato il 4 marzo 2020, sancisce la sospensione dei viaggi d'istruzione. Legittimo il rimborso integrale[Torna su]
Infatti, il Decreto Legge n.6/2020 statuisce che le conseguenze sottese alla sospensione dei viaggi di istruzione a causa del COVID-19 sono equivalenti a quelle previste dall'art. 41, quarto comma, del Codice del Turismo. |
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