Data: 07/03/2020 11:00:00 - Autore: Matteo Santini
Avv. Matteo Santini - Lo strumento giuridico del trust non è tipico del nostro ordinamento, ma trova fondamento nei sistemi di Common Law.

Trust: la disciplina in Italia

In Italia è possibile avvalersi del trust grazie alla ratifica da parte dell'Italia (ad opera della legge 16 ottobre 1989 n. 364) della Convenzione dell'Aja del 1985 che ne consente l'utilizzo: per essere valido, il trust deve rispettare le regole indicate dalla legge che ha ratificato nel nostro Paese la suddetta Convenzione. In Italia i trust ammessi rientrano nella tipologia di "trust interni", ossia devono riguardare soggetti italiani (disponente, fiduciario e beneficiario) e beni che, in parte, si trovano nel nostro territorio. Per regolare il trust interno i soggetti hanno la facoltà di scegliere la legge presente in uno dei vari Stati che contemplano questo negozio nel loro ordinamento.

Cosa si intende per trust

Per trust si intende l'affidamento riposto da un soggetto (detto disponente o settlor) su di un altro soggetto (detto trustee) al quale viene trasferito un bene che viene posto dunque sotto il suo controllo e che viene da lui gestito per il raggiungimento delle finalità che il disponente gli ha prescritto di realizzare.

Trust: come funziona

I trust possono essere di interesse familiare o di interesse imprenditoriale o finanziario.
I trust di carattere familiare sono anche quelli destinati ad assistere soggetti deboli e quelli che preordinano una successione ereditaria.

I beni

I beni che si vogliono vincolare in trust escono dalla disponibilità di chi istituisce il trust. Essi entrano nella disponibilità di un altro soggetto, che si chiama trustee, il quale li riceve per realizzare la finalità che gli è stata indicata. I suddetti beni - sebbene trasferiti da chi istituisce il trust al trustee - non sono "si sua proprietà" a tutti gli effetti; si verifica infatti il così detto fenomeno dell'abbandono ovvero la "segregazione patrimoniale".
Il trustee è un "fiduciario" che dovrà curare i interessi delle persone che il trust vuole favorire.
Il disponente intenzionato a creare un trust sottoscrive un atto istitutivo, che nomina il trustee, accompagnato o seguito dal trasferimento di beni o diritti al trustee: il trasferimento può essere compiuto dallo stesso disponente o anche da altri soggetti in una o più riprese. Ciò significa che il disponente sottoscrive una dichiarazione unilaterale e cioè dichiara, che certi suoi beni o diritti sono dal quel momento vincolati al perseguimento di una certa finalità.

Le regole

Le regole del trust sono stabilite dal disponente (nell'atto istitutivo o nella dichiarazione unilaterale o nel testamento): il disponente stabilisce, per esempio, la durata, i beneficiari, i poteri del trustee, i poteri del guardiano, la sostituzione del trustee, i criteri dell'amministrazione dei beni, l'impiego dei redditi, la destinazione finale dei beni. Ciò, sempre nei limiti e nel rispetto delle norme applicabili ai sensi della legge regolatrice.
Il quadro normativo generale è costituito da una legge straniera che conosce e disciplina l'istituto del trust scelta dal disponente.
L'elemento sopra citato della segregazione comporta che i beni non possono essere distolti dalla finalità del trust; le vicende personali del trustee (vincoli coniugali, debiti, fallimento, morte) non hanno effetto sui beni in trust. Quando un trustee cessa dal suo ufficio i beni in trust passano al suo successore (gli atti istitutivi di trust prevedono anche i criteri per la nomina di eventuali trustee successivi). La durata di un trust dipende dalla sua legge regolatrice.
Il disponente o settlor è' il soggetto che istituisce il trust e che dota il trustee dei mezzi necessari per lo svolgimento del suo "incarico": il disponente può trasferire al trustee determinati propri beni, che appunto debbono essere gestiti dal trustee in funzione dello scopo che il disponente ha delineato nell'atto istitutivo del trust; il disponente può altresì dotare il trustee delle risorse finanziarie idonee per acquistare determinati beni, da porre sotto la sua amministrazione sempre per raggiungere gli scopi che il disponente ha delineato (tramite l'atto di dotazione).
I beni che possono essere vincolati nel trust sono talvolta beni infungibili, che il trustee deve mantenere come tali (ad esempio, un edificio oppure un bene mobile di particolare valore o pregio; e così anche un dossier di strumenti finanziari o una partecipazione al capitale di società). Può anche però trattarsi di beni dei quali il trustee deve o può disporre per realizzare gli scopi del trust (denaro, ecc.).
I frutti dei beni in trust sono di regola utilizzati per il perseguimento dello scopo del trust ma spesso, specie nei trust di natura familiare, si hanno clausole che dispongono l'accumulazione del reddito o di una parte di esso, per un certo periodo o fino a quando un beneficiario non raggiunga una certa età.

I soggetti

Altro soggetto necessario nella struttura del trust è' il trustee ovvero una persona fisica o giuridica che diviene titolare dei beni destinati al trust: il trustee diviene il titolare di questi beni a tutti gli effetti e nei confronti di chiunque, incluso il disponente; tuttavia, egli è soggetto all'obbligo di gestire o disporre di questi beni secondo gli scopi dettati dal disponente.
Il trustee, pertanto, deve esercitare ogni facoltà e ogni potere relativi ai beni in trust poichè tali beni effettivamente gli appartengono. Pertanto, visto che i beni in trust appartengono al trustee, egli è legittimato a compiere qualunque atto competa al loro titolare.
L'atto istitutivo può senz'altro indirizzare l'esercizio dei poteri del trustee, ma vi sono limiti che non è possibile oltrepassare, a pena di rendere nullo il trust.
La funzione di trustee è svolta usualmente da professionisti o familiari di fiducia, qualche volta (specialmente se il trust è destinato a durare) da strutture specializzate: società fiduciarie, le prime "trust companies".
I beneficiari de trust possono essere "beneficiari del reddito" e cioè soggetti destinati a conseguire le utilità che siano ritraibili dai beni in trust (riscuotere una somma, utilizzare un bene, abitare una casa, eccetera) e "beneficiari finali" e cioè soggetti cui saranno trasferiti, al termine del trust, i beni oggetto del trust.

I beneficiari

I beneficiari possono essere individuati nell'atto istitutivo oppure anche in seguito. L'individuazione può essere fatta direttamente dal disponente o da un terzo a ciò incaricato; ancora, essi possono essere identificati o nominativamente o come appartenenti a una certa categoria di soggetti (ad esempio, tutti i discendenti di un certo capostipite).
I beneficiari hanno azione verso il trustee per la preservazione del valore economico che in futuro spetterà loro ovvero per rivendicare il godimento cui attualmente o in futuro essi abbiano diritto ovvero ancora per pretendere la reintegrazione delle diminuzioni di valore dalle quali essi siano pregiudicati.

La durata

La durata del trust dipende da ciò che prevede la legge scelta per regolare il trust. In linea di massima i trust non di scopo hanno una durata massima prefissata e possono accumulare il reddito per tutto tale periodo.
Fatta eccezione per le leggi di Nauru, Turks and Caicos e Anguilla, che consentono ai trust di ogni tipo di avere durata perpetua, il disponente deve stabilire il periodo di durata del trust entro i limiti previsti dalla legge.
Ad esempio, nel diritto inglese la durata del trust è disciplinata da norme complicate: la regola più antica (la cosiddetta rule against perpetuities) ha alcuni secoli di vita e dispone che un trust e' nullo se un diritto non trovi un titolare certo oltre il termine (cosiddetto perpetuity period) di ventuno anni dopo la morte di una persona esistente. Tuttavia, il Perpetuities and Accumulations Act del 1964 ha disposto una alternativa, e cioè la possibilità di stabilire un periodo prefissato, non superiore a ottanta anni.
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