Data: 09/03/2020 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Cassazione, con ordinanza n. 5161/2020 (sotto allegata) accoglie il ricorso del contribuente, il cui appello � stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale perch� privo di specificit�. Gli Ermellini chiariscono che il ricorso tributario in appello non � privo di specificit� anche se � formulato in modo sintetico, riproduce in sostanza le doglianze dell'atto di primo grado e non menziona esattamente le norme che si ritengono violate. Un ricorso pu� dirsi specifico se consente al giudice dell'impugnazione di comprendere le ragioni per cui si contesta il provvedimento di primo grado e se gli elementi di specificit� sono desumibili dall'atto nel suo complesso.

Appello respinto per mancanza di specificit�

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L'Agenzia delle Entrate ridetermina il reddito di un gioielliere. A questo atto segue un contenzioso avviato dal contribuente, che si rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale, che per� si limita a ridurre le pretese dell'Agenzia. Il contribuente insoddisfatto ricorre in appello di fronte alla Commissione Tributaria Regionale, che per� dichiara l'atto infondato e inammissibile.

Il contribuente contesta l'assenza di specificit� del suo ricorso

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Il contribuente decide quindi di ricorrere in Cassazione denunciando in particolare, con il primo motivo del ricorso, l'errore della Commissione Regionale nell'aver ritenuto inammissibile il suo appello per difetto di specificit�. L'Agenzia non si costituisce in giudizio. Il contribuente invece, avvisato dell'adunanza camerale, deposita memoria.

La specificit� dell'appello pu� risultare dall'intero atto

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La Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n. 5161/2020 cassa la sentenza, rinviandola alla C.T.R in diversa composizione, per decidere sul merito. Gli Ermellini accolgono infatti il motivo sulla specificit� dei motivi, dichiarando assorbiti gli altri due.

Sul punto la Corte chiarisce che "nell'atto di appello deve affiancarsi a una parte volitiva una parte argomentativa, che confuti o contrasti con le ragioni addotte dal primo giudice." L'ampiezza della specificit� delle doglianze dipende quindi dalla motivazione della sentenza che si intende impugnare. Il principio da seguire in ogni caso � che "la parte appellante deve porre il giudice superiore nella condizione di comprendere con chiarezza quel � il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perch� queste siano censurabili."

L'importante quindi � che il ricorso consenta d'individuare le ragioni dell'appello e le parti impugnate del provvedimento, per consentire anche alla controparte di svolgere la propria attivit� difensiva. Non � necessario indicare le norme di diritto che si ritengono violate n� una rigorosa e formale spiegazione delle ragioni che sostengono l'impugnazione.

Tali principi sono coerenti con la giurisprudenza di legittimit� in materia di contenzioso tributario, la quale sostiene che il ricorso non pu� essere dichiarato inammissibile per non specificit� dei motivi se � ben formulato, seppur sinteticamente, e contiene una motivazione interpretabile in modo inequivocabile. Gli elementi di specificit� infatti si possono anche ricavare dall'atto nel suo complesso, ossia premessa, conclusioni e parte espositiva.

Quando il ricorso � considerato specifico

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Nel processo tributario infatti il ricorso � considerato specifico se le "argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza, contestino il fondamento logico-giuridico di quest'ultima, mentre non � richiesta una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate, quando siano evincibili, anche implicitamente, dall'atto d'impugnazione nel suo complesso, con l'unico concreto limite dell'atto di appello che riproduca le argomentazioni a sostegno della domanda disattesa del giudice di primo grado, senza neppure il minimo riferimento alle statuizioni di cui � chiesta la riforma e senza alcuna parte argomentativa che miri a contestare il percorso logico giuridico della sentenza impugnata."

Erra quindi la Commissione Tributaria Regionale nel ritenere che "i motivi addotti a sostegno della pretesa nel giudizio di primo grado non possono coincidere con quelli dell'appello". Ai fini della specificit� dei motivi non rileva neppure la ripresa delle argomentazioni dei motivi gi� esposti nel primo grado di giudizio. L'art. 342 c.p.c e l'art. 53 del dlgs. 546/92 richiedono infatti "la identificazione dei passaggi della sentenza appellata oggetto di critica, delle argomentazioni volte a spigare gli errori del provvedimento impugnato e delle ragioni e degli elementi per una diversa ricostruzione." Che poi questo si traduca nel riprendere l'esposizione del primo atto difensivo, non rileva, l'importante � che sia in grado di criticare in modo costruttivo la sentenza impugnata."

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