Data: 10/03/2020 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 3625/2020 (sotto allegata) la Cassazione respinge il ricorso della società datrice di un lavoratore che in primo e secondo grado ha ottenuto il riconoscimento del premio fedeltà ai fini del calcolo del TFR. La Cassazione osserva infatti che nel calcolo del Trattamento di Fine Rapporto non si tiene più conto dell'ultima retribuzione, ma della sommatoria delle quote retributive accantonate. Da qui la valorizzazione da parte della giurisprudenza, ai fini del TFR, di quegli emolumenti di qualità, corrisposti, come in questo caso, in ragione della durata del rapporto lavorativo.

Ai fini del TFR rileva anche il premio fedeltà

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Un lavoratore ricorre al Tribunale, che accoglie la sua richiesta finalizzata a ottenere l'accertamento del diritto al computo nel TFR del premio fedeltà previsto dalla contrattazione collettiva di appartenenza. La Corte d'Appello conferma la decisione perché ritiene che il premio fedeltà deve essere computato nel TFR in poiché trova fonte nella protrazione del lavoro per un certo periodo di tempo e perché collegato strettamente allo svolgimento del rapporto lavorativo dipendente, di tipo non occasionale. Dal contratto collettivo inoltre non emerge la volontà di escludere il premio dal TFR, anche perché lo stesso ha uno scopo gratificativo dovuto alla protrazione dell'attività lavorativa per un certo periodo di tempo.

Per il datore il premio non deve essere conteggiato ai fini del TFR

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La S.p.a datrice ricorre in Cassazione contestando l'interpretazione del requisito della non occasionalità dell'erogazione come componente necessaria della natura retributiva del premio, connessa al rapporto di lavoro. Con il secondo invece deduce la violazione di alcune norme del contratto collettivo. La datrice fa presente in particolare che l'art. 45 dispone che: "In subordine, ove l'esclusione del premio fedeltà dal compiuto del TFR non si accertata già ai sensi di legge, deve riconoscersi che tale esclusione discende comunque dalla norma contrattuale applicabile ratione temporis al caso di specie (art. 45 CCNL ACRI 1994) a ciò legittimata dall'art. 2120 comma 2 c.c."

Il premio fedeltà rileva ai fini del TFR perché premia la durata del rapporto

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La Cassazione con ordinanza n. 3625/2020 rigetta il ricorso della società datrice perché infondato. La sentenza della Corte d'Appello è in linea con la giurisprudenza della Cassazione da cui non ci si intende discostare. La determinazione del TFR basato oggi, non più sull'ultima retribuzione, ma sulla sommatoria di quote retributive accantonate, ha indotto la giurisprudenza a dare rilievo alla qualità dell'emolumento corrisposto. In questo modo si valorizza il titolo dell'erogazione. Per questo è stato dato rilievo dalla Cassazione "alla derivazione eziologica tra erogazione della prestazione e rapporto lavorativo escludendo solo quelle prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite."

La Corte d'Appello ha quindi interpretato correttamente l'art. 40 del CCNL del 1987 e del 1992. Essa ha identificato correttamente la comune volontà delle parti, che trova conferma nel successivo CCNL del 1999, di definire la retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, elencando analiticamente i singoli elementi utili, tra cui figura anche il premio fedeltà.

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