Data: 14/03/2020 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Tutte le disposizioni normative contemplate dall'ordinamento giuridico sono permeate da una logica di fondo. Ora, la ratio del divieto sancito dall'art. 6 co. 1 L. n. 401 del 13.12.1989, di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonch� quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistano alle manifestazioni medesime, si coglie nell'esigenza di evitare contatti umani pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico.

I limiti al Daspo

Ebbene: proprio perch� si tratta di un provvedimento limitativo della libert� personale, diciamo assimilabile ad una misura di prevenzione atipica, il DASPO � consentito soltanto per quanto strettamente necessario al soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e previo accertamento dei fatti che ne giustifichino l'emanazione, nei confronti del responsabile di una specifica condotta.

La sentenza del Tar Catania

L'argomento � stato analizzato dal Tar Catania, Sezione 4, con la sentenza n. 213 del 12.02.2019.
Si tratta di una sentenza di accoglimento del ricorso per annullamento del provvedimento del Questore e di condanna alle spese a carico dell'amministrazione resistente.
In sintesi, la pronuncia scolpisce questo criterio.

Il principio di diritto

Il Daspo � un provvedimento amministrativo che incide sulla libert� personale del destinatario; esso � funzionale ad assicurare le preminenti esigenze di tutela dell'ordine pubblico.
Ma l'amministrazione, se da una parte � titolare di un ampio potere discrezionale nella valutazione dei presupposti di pericolosit� che giustifichino l'adozione della misura, dall'altra non pu� prescindere dall'accertamento di fatti che siano strettamente riconducibili alla persona dell'interessato: cio� non pu� ascrivere responsabilit� presunte, senza avere riscontri certi.
Ebbene, questo arbitrio valutativo si era proprio verificato nel caso preso in esame dove, al contrario, il ricorrente aveva ben dimostrato la propria estraneit� al coinvolgimento nei fatti oggetto di vaglio (vi era stata una mera accidentalit� nella rottura di un vetro divisorio all'interno del bus dove si trovava per essere accompagnato, insieme ad altri, allo stadio; inoltre egli aveva comprovato di essere rimasto totalmente estraneo alle condotte minacciose e violente altrui che, secondo quanto accertato dalla Questura, si sarebbero perpetrate ai danni del mezzo di trasporto comunale e del conducente stesso).

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