Data: 08/03/2020 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Il diritto di accesso agli atti � meritevole di autonoma protezione, indipendentemente dalla pendenza e dall'oggetto di una controversia giurisdizionale. E' quanto emerge dalla sentenza del Tar Lecce n. 179/2020.

L'accesso agli atti

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La domanda in giudizio tendente ad ottenere l'accesso ai documenti non � correlata con la sorte del processo principale nel quale, per ipotesi, venga fatta valere la situazione ed, inoltre, non ha alcun collegamento con l'eventuale infondatezza o inammissibilit� della domanda che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre.
Questo principio, fissato dalla Seconda Sezione del Tar Lecce con la sentenza n. 179 del 6 febbraio 2020, stabilisce che l'accesso non ha carattere strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del richiedente, in quanto il diritto di accesso si riconduce solo alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di tutela, collegato alla documentazione di cui si chiede di accedere.

Ricorso contro Inps per documentazione calcolo pensione

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Il ricorso � stato proposto nei confronti dell'Inps da parte della titolare di una pensione, con l'intento di estrarre copia della documentazione utilizzata per il calcolo della stessa.
L'Inps aveva negato l'ostensione della documentazione richiesta.

La valenza del diritto di accesso agli atti

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Il diritto di accesso, sottolinea il Tribunale, riveste una valenza autonoma.
Bisogna tenere presente che questo particolare diritto non � stato impostato dall'ordinamento come strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante, ma � un vero e proprio principio generale nel mondo del diritto, ispirato al contemperamento delle esigenze di celerit� ed efficienza dell'azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilit� dell'esercizio della funzione pubblica da parte dell'interessato.
La conseguenza di questa impostazione normativa � che il collegamento tra l'interesse giuridicamente rilevante dell'istante e la documentazione oggetto di richiesta di accesso va inteso in senso ampio, genericamente concepito come mezzo utile per la difesa dell'interesse della persona.
Nel caso trattato dal Tar, il Collegio ha ritenuto ininfluente che i dati fossero giunti all'Inps da terzi, in quanto si era trattato in ogni caso di dati utilizzati dall'ente per il calcolo pensionistico.

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