Data: 10/03/2020 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Agli alunni disabili va garantito non solo un numero di ore di sostegno adeguato ma altresì il tipo, e quindi il docente, di sostegno commisurato alla particolare disabilità accertata. E' quanto ha ribadito il Tar Lazio con la recente sentenza n. 14023/2019.

Insegnante di sostegno per numero inferiore di ore

La delicata questione che è stata sottoposta al giudizio del Tar Lazio, sezione 3 bis, riguardava nel caso specifico, la posizione del genitore che aveva reclamato tutela rispetto alla condizione del figlio minore (affetto da Sindrome di Smith-Magenis, con ritardo psicomotorio e disprassia verbale; portatore di handicap ex L. n. 104/92 art. 3 comma 3).
La madre ricorrente aveva impugnato il provvedimento dell'istituto scolastico con cui era stata resa nota l'assegnazione per l'anno scolastico di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore (13 ore settimanali).

Diritto all'istruzione del disabile

Il giudice amministrativo ha affermato innanzitutto che, secondo una consolidata giurisprudenza, il diritto all'istruzione del disabile sancito dall'art. 38 comma 3 della Costituzione, nonché dai principi di solidarietà collettiva dettati dagli articoli 2, 3 e 38 costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale le norme non possono esimersi dal garantire un nucleo di tutele, fino a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, laddove vi sia una situazione di gravità del disabile.

Insegnante di sostegno commisurato alla disabilità accertata

Il Tar, nel pronunciare i suesposti criteri, si è a sua volta riportato alla sentenza del Consiglio di Stato n. 758/2018.
Il Supremo Consesso ha infatti chiarito che il dirigente scolastico deve attribuire a ciascun alunno disabile non solo un numero di ore di sostegno corrispondente a quanto proposto per alunno dal GLOH (da cui non si può discostare), ma soprattutto il tipo (e, dunque, il docente) di sostegno commisurato alla particolare disabilità accertata in capo all'alunno stesso.
In sostanza: va riconosciuto ai minori il diritto all'insegnante di sostegno, secondo il rapporto 1:1 e di assistente specialistica, così come previsto dalle certificazioni.
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