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Data: 08/03/2020 14:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Senz'altro un tema delicato e complesso quello degli effetti che possono produrre le dimissioni date dal dipendente che attraversa un periodo di forte turbamento psichico, transitorio ma intenso, tale da non consentirgli di comprendere appieno la portata delle stesse sul piano pratico, soprattutto in ordine alla cessazione del rapporto lavorativo.
Il turbamento psichico del dipendente[Torna su] In determinati contesti ambientali, caratterizzati da forte stress ed insoddisfazione, le eventuali dimissioni date dal lavoratore possono dunque essere nulle. Il principio si trova cristallizzato nella giurisprudenza della Cassazione (cfr. sentenza n. 30126/2018). Vediamone i tratti essenziali. La sentenza della Cassazione[Torna su] Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, l'ex dipendente di un Comune chiede di accertare l'efficacia della revoca delle proprie dimissioni, oppure la declaratoria di invaliditā o inefficacia delle stesse. La Corte di Appello, nella fase antecedente, dice di no, dal momento che non rileva l'insussistenza dell'incapacitā naturale della persona in questione all'atto delle dimissioni: l'interessato, pur oppresso da turbamenti, in quel momento non si era trovato in condizione di totale esclusione della capacitā psichica e volitiva e, quindi, in condizioni di incapacitā naturale. Diversa opinione, invece, proviene dalla Cassazione. La Suprema Corte, infatti, ritiene che per stabilire l'eventuale presenza di incapacitā di intendere e volere onde annullare un negozio (le dimissioni), non occorre la totale privazione delle facoltā volitive ma č sufficiente un turbamento psichico che impedisce la formazione di una volontā cosciente, che a sua volta fa venir meno la capacitā di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza circa l'importanza dell'atto che sta per compiere. I principi applicati alle dimissioni[Torna su] In questo ambito l'applicazione dei predetti criteri deve essere rigorosa, proprio per la delicatezza degli interessi in gioco. In pratica, occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontā di porre fine al rapporto di lavoro (anche pensando al pregiudizio arrecato da questo tipo di dimissioni, specie in situazioni dove l'interessato non ha un'alternativa lavorativa ed ha famiglia da mantenere). La rinunzia al posto di lavoro riguarda, infatti, un bene protetto dagli art. 4 e 36 Cost. Leggi anche: Altre informazioni? Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
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