Data: 22/05/2020 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il cittadino straniero non potr� invocare, quale causa di giustificazione per il reato di maltrattamenti commesso nei confronti della compagna, le connotazioni culturali e religiose proprie del paese d'origine. Questo perch� ha scelto di vivere in Italia dove assume centralit� il rispetto della persona umana, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, affinch� sia consentita l'instaurazione di una societ� civile multietnica.

Condanna per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 8986/2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un uomo condannato, oltre che per violenza sessuale, anche per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in danno della convivente more uxorio.
La difesa dell'imputato lamenta che, in ordine a tali reati, non sia stata attribuita rilevanza scriminante o anche soltanto rilievo ai fini della dosimetria della pena, alle particolari connotazioni culturali e religiose proprie dell'imputato. Una doglianza che la Cassazione respinge con fermezza.

Differenze culturali e religiose non scriminano i maltrattamenti

Per i giudici, � "apodittica" la conclusione per la quale le gravissime condotte di maltrattamento e lesioni descritte nelle sentenze di merito dovrebbero dirsi scriminate, ex art. 51 c.p., attribuendo rilievo alle "differenze culturali e religiose dell'imputato" � in fatto, ancor prima che in diritto, incomprensibile.
Viene dunque ribadito il principio secondo cui, in tema d� cause di giustificazione, lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia (ad esempio, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza familiare) non pu� invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facolt� asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere.
Ci� in quanto emerge l'esigenza di valorizzare, in linea con l'art. 3 della Costituzione, la centralit� della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una societ� civile multietnica (cfr. Cass. n. 14960/2015).

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