Data: 09/03/2020 20:40:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani

Contrariamente agli annunci mediatici che si riferivano ad un provvedimento di sospensione equivalente a quello contemplato per il c.d. "periodo feriale" dalla Legge n. 742 del 1969, il testo definitivo pubblicato in Gazzetta non si rivela di univoca interpretazione.

Infatti, notoriamente la Legge n. 742 del 1969 consente la trattazione in agosto delle cause indifferibili ed urgenti, come da consolidato, formante giurisprudenziale, che ha via via chiarito quali sono in pratica le tipologie di processi assoggettati alla sospensione feriale dei termini. Tutti i termini processuali di ogni giudizio che sia soggetto al... "fermo pesca" sono differiti a dopo il 31 agosto di ogni anno (stando alla decurtazione dell'originario periodo 1 agosto-15 settembre che adottò il Governo Renzi alcuni anni fa).

Ora, quali sono i termini in concreto "sospesi" da oggi (ieri, 8 marzo, il testo è stato inserito nella Gazzetta Ufficiale in edizione straordinaria) per le aree non rosse?

A nostro sommesso orientamento si tratta esclusivamente di quelli per i quali cade per la prima volta o ricade un'udienza, perché il testo ministeriale si basa sul vocabolo "le udienze".

Questa è l'interpretazione più immediata e letterale che si ritrae scorrendo i due commi iniziali del Decreto Legge n. 11 di ieri, 8 marzo 2020.
Questa ermeneutica si ancora al secondo comma dell'art. 1 del decreto legge n. 11 di ieri che, con la consueta, inopportuna e farraginosa tecnica dei rimandi, rinvia al primo comma, retto per l'appunto dal soggetto "le udienze".
Quindi, si arguisce che i "procedimenti" sono solo quelli delle udienze interessate dal lasso temporale della sospensione, non tutti quelli pendenti.
Invece, il testo letterale della Legge n. 742 del 1969 si inaugura con la frase "il decorso dei termini processuali" e, pertanto, abbraccia e ricomprende tutti i procedimenti con le note eccezioni.

Il testo dei due commi in esame:

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020

 2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo.


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