Data: 11/03/2020 13:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza della Cassazione n. 1448/2020 (sotto allegata) rigetta il ricorso avanzato da un marito e padre a cui � stata addebitata la separazione e a carico del quale sono stati disposti gli obblighi di corrispondere l'assegno mensile per il mantenimento della moglie e delle figlie. Per gli Ermellini, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d'Appello ha valutato correttamente il materiale probatorio, che non pu� essere riesaminato in sede di legittimit� e da cui � emerso che la fine della relazione � dipesa dalla decisione dell'uomo di trasferirsi nella casa della madre per accudirla.

Addebito della separazione al marito

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La Corte di Appello conferma la decisione con cui il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi D.P.A. ed C.A.G., addebitandola al marito e ha stabilito l'obbligo a carico di quest'ultimo di versare un assegno mensile in favore della moglie e delle due figlie.

La Corte d'Appello non ha valutato correttamente le prove

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Il soccombente ricorre in Cassazione sollevando cinque motivi di doglianza, illustrati anche con memoria successiva.

  • Con il primo ritiene che la sentenza d'appello debba ritenersi nulla perch� redatta aderendo in modo acritico alla sentenza di primo grado, senza valutare le ragioni dell'impugnazione in sede di gravame.
  • Con il secondo lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c relativamente alla valutazione delle prove. Il giudice, a suo dire, non avrebbe valutato il materiale probatorio relativo all'incidenza nella vita matrimoniale dei disturbi psicologici della moglie (ipocondria, depressione e gelosia), della necessit� dell'uomo di assistere la madre malata e dell'assenza di un nesso tra questa condotta e la separazione.
  • Con il terzo lamenta la mancata valutazione di alcune prove relative al riconoscimento dell'assegno in favore della moglie.
  • Con il quarto contesta il contributo disposto in favore delle figlie, visto che una delle due ha raggiunto l'indipendenza economica.
  • Con il quinto infine deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c. sulla condanna alle spese.
    La moglie si oppone con contro-ricorso.

Separazione addebitata al marito che si trasferisce per assistere la madre

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La Cassazione con ordinanza n. 1448/2020 rigetta il ricorso ritenendo i motivi sollevati in parte infondati e in parte inammissibili.
Infondato il primo motivo perch� la Corte non si � limitata ad aderire a quanto deciso dal Tribunale. Essa ha infatti argomentato in dettaglio le ragioni della propria decisione.
Con il secondo il ricorrente mira a ottenere una nuova valutazione delle prove, richiesta inammissibile in sede di legittimit�.

In relazione alla spettanza dell'assegno mensile in favore della moglie la Corte d'Appello, nel riconoscere tale diritto, ha tenuto conto dell'indubbia disparit� economica tra i coniugi, modulando l'importo di 100 euro considerato che alla donna � stata assegnato il godimento della casa familiare.
Il pagamento del canone di locazione da parte del ricorrente in favore della sorella, che quindi rende la sua situazione economica svantaggiosa non � decisivo perch� non avrebbe condotto a un esito diverso della controversia. La mancata valutazione dei documenti probatori da cui risultano i pagamenti della pigione pertanto non integrano omesso esame di un fatto decisivo.

Per quanto riguarda il mantenimento delle figlie la Cassazione ritiene il motivo infondato e inammissibile perch� nel caso di specie una figlia ha conseguito solo una borsa di studio di 800 euro mensili, importo temporaneo e modesto, che non consente di ritenere che la stessa abbia raggiunto una sua indipendenza economica.
Corretta infine la statuizione della Corte d'Appello sulle spese, in quanto il ricorrente � risultato soccombente sulle domande di addebito e assegno.

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