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Data: 16/03/2020 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - L'amministratore di condominio deve fare attenzione ai dati dei condomini che divulga e alla modalità con cui li comunica. Altrimenti rischia di doversi trovare a risarcire i danni per la lesione della privacy.
Morosità e privacy[Torna su] L'art. 1130 c.c. consente all'amministratore di comunicare la situazione debitoria degli altri partecipanti: egli potrà fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso. Ogni rivelazione al di fuori delle forme prescritte, anche ad altri Condomini, sarà illegittima e antigiuridica. Una conclusione avvalorata dalla giurisprudenza della Cassazione, a cui si sono adeguati anche i giudici di merito, come emerge da una sentenza del 12 marzo 2019 con cui il Tribunale di Torino ha condannato un amministratore di Condominio a risarcire a una condomina il danno non patrimoniale provocato dall'illecita divulgazione di informazione personali. Nel dettaglio, incontrata per strada la madre della condomina l'amministratore aveva rivelato informazioni inerenti l'esposizione debitoria della stessa nei confronti dell'ente di gestione. Circostanza che aveva determinato una rottura dei rapporti della figlia con i genitori, al punto che, come rivelato da testimoni, alla donna non veniva neppure più concesso di entrare in casa della coppia. La Cassazione sulla privacy dei condomini morosi[Torna su] Sul punto, il giudicante richiama quanto la Corte di Cassazione nella sentenza n. 186/2011. I giudici di legittimità hanno rammentato che, in ambito condominiale, le informazioni relative al riparto delle spese, all'entità del contributo dovuto da ciascuno e alla mora nel pagamento degli oneri pregressi possono senz'altro essere oggetto di trattamento, anche senza il consenso dell'interessato. Difatti, le attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni implicano che l'amministratore possa procedere alla raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione e selezione delle informazioni concernenti le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti al condominio. Del pari, spiega la Cassazione, ragioni di buon andamento e di trasparenza giustificano una comunicazione di questi dati a tutti i condomini, non solo su iniziativa dell'amministratore in sede di rendiconto annuale o di assemblea ovvero nell'ambito delle informazioni periodiche trasmesse nell'assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto, ma anche su richiesta di ciascun condomino. I condomini, infatti, sono investiti di un potere di vigilanza e di controllo sull'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che li abilitano a domandare in ogni tempo all'amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti. Amministratore condannato a risarcire 3mila euro[Torna su] Il trattamento dei dati personali, per essere lecito, deve tuttavia avvenire nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti (art. 11 del codice). Sull'amministratore del condominio, pertanto, grava il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l'accesso a quei dati da parte di persone estranee al condominio e per tutelare la dignità dell'interessato. In conclusione, stante anche il dictum dell'art. 1130 c.c., è consentito all'amministratore comunicare ai condomini la situazione debitoria degli altri partecipanti, ma le comunicazioni devono rispettare sempre quanto previsto dalla legge e gli accorgimenti dettati a tutela della dignità dell'interessato. Anche il vademecum del Garante della Privacy pubblicato nell'ottobre 2013 conferma che, "oltre alle informazioni che lo riguardano ..." ogni condomino "può conoscere le spese e gli inadempimenti degli altri condomini, sia al momento del rendiconto annuale sia facendone richiesta all'amministratore". Di certo, dunque, tali informazioni non possono essere comunicate ai condomini "incontrati casualmente per strada" come nel caso di specie, al di fuori delle forme prescritte dall'ordinamento. Il Tribunale chiarisce che le comunicazioni che avvengono non rispettando le modalità stabilite dall'ordinamento, anche se effettuate nei confronti di altri condomini, risultano pertanto illegittime e antigiuridiche. Nel caso in esame, quanto al danno da risarcire, dall'istruttoria testimoniale e stante la mancata contestazione della resistente sul punto, è emersa la perdurante lesione e perdita del rapporto parentale a causa della divulgazione di dati sensibili relativi alla morosità della condomina. Anche se la ricorrente non si è dilungata dettagliatamente su tutti i danni patiti a causa della condotta illecita dell'amministratore, allo stato, non risultano provate concause o cause alternative al dissidio familiare. Per questo il Tribunale ritiene di liquidare, secondo equità, una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito una somma pari a 3mila euro, oltre interessi legali, a fonte del disagio e delle conseguenze familiari verificatesi. |
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