Data: 18/03/2020 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 9553/2020 (sotto allegata) dichiara inammissibile il ricorso di un padre ed ex marito, condannato in primo grado e in appello per violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell'art 570 c.p. A sua difesa l'uomo ha prodotto documentazione da cui si dedurrebbe la volontà della ex moglie di compensare il diritto di credito al mantenimento vantato, con un debito che la stessa ha nei confronti del marito. Gli Ermellini tuttavia dalla documentazione non traggono le stesse conclusioni, in ogni caso, chiariscono che occorre distinguere il profilo civilistico da quello penalistico. Come precisato in altri casi infatti non è possibile compensare le somme dovute per il mantenimento con importi di altra natura, stante il preminente dovere dell'obbligato a sopperire allo stato di bisogno di moglie e figli.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare art. 570 c.p.

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La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, riduce la pena inflitta all'imputato, condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p

Legittima la compensazione tra mantenimento e credito?

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L'imputato ricorre in Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per le seguenti ragioni.

  • Con il primo motivo lamenta l'omessa assunzione di una prova decisiva, ovvero lo scambio di email e atti giudiziari tra i coniugi da cui risulta che il marito vanta dei diritti di credito nei confronti della ex moglie in virtù di titoli esecutivi, che la Corte ha ritenuto irrilevanti.
  • Con il secondo l'imputato evidenzia la mancata assunzione di un'altra prova decisiva da cui risulta che la compensazione tra assegno di mantenimento e crediti vantati dal marito è stata richiesta dalla moglie e non dall'imputato. I crediti di mantenimento del caso di specie infatti sono diversi da quelli alimentari, per cui non opera il divieto se la compensazione viene posta in essere dal beneficiario della misura. Stesse conclusioni per l'assegno di mantenimento dovuto ai figli minorenni. L'imputato inoltre esclude lo stato di bisogno della ex moglie e chiede che si accerti l'effettiva necessità anche dei figli minori.
  • Con il terzo motivo infine contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, poiché la Corte ha erroneamente riconosciuto l'intento doloso, in contrasto con il riconoscimento della costante frequentazione dei figli, finalizzata a tenere con se anche il figlio maggiorenne.

Non si può compensare il mantenimento con il credito vantato dall'ex

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La Cassazione con la sentenza n. 9553/2020 dichiara il ricorso inammissibile. I primi due motivi, trattati congiuntamente sono manifestamente infondati.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato non risulta dallo scambio delle e-mail che la richiesta di compensazione dei crediti vantati dalla moglie per il mantenimento e quelli esigibili dal marito sia stata avanzata dalla donna. L'imputato infatti non ha neppure indicato i passi delle dichiarazioni dei testimoni che confermerebbero la sua versione.

Nel caso in esame inoltre è necessario distinguere l'aspetto civilistico che prevede l'obbligo di versare le somme dovute a titolo di mantenimento da quello penalistico che punisce chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai familiari. In questo secondo caso infatti diverse sentenze della Cassazione hanno stabilito che il soggetto obbligato non può opporre a titolo di compensazione un suo diritto di credito verso chi ne ha diritto per escludere il reato di cui all'art. 570 c.p. Il dovere preminente di un padre e di un ex marito è di provvedere allo stato di bisogno dei figli minori e della ex moglie.

Non è vero inoltre che la ex moglie non si trovi in stato di bisogno. Lo provano i documenti prodotti e agli atti da cui emerge il pignoramento di 1/3 dello stipendio della donna per fare fronte al pagamento del mutuo, la richiesta di un anticipo del T.F.R al datore di lavoro, il riscatto di una polizza assicurativa e la vendita di oggetti in oro. Deve invece presumersi lo stato di bisogno dei figli minori.

In relazione al terzo motivo del ricorso la Cassazione ribadisce che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p. comma 2 n. 2 è a dolo generico. Non è quindi necessaria la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza affinché possa considerarsi integrato, è sufficiente, come nel caso di specie, ritenere provata in re ipsa la consapevolezza di privare la ex moglie e la figlia dei mezzi di sussistenza.

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