Data: 16/03/2020 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza 6518/2020 (sotto allegata) precisa che i comportamenti endo-familiari che ledono la dignità di uno dei suoi componenti ricevono tutela anche dalla disciplina dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c. il quale però richiede la prova del danno e del nesso causale per ottenere il risarcimento conseguente. Deve quindi respingersi il ricorso della madre di una minore, che chiede i danni che il padre lontano ha arrecato alla figlia, per averla trascurata.

Danni subiti dalla figlia per essere stata trascurata dal padre

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In primo grado un padre viene condannato a risarcire il danno non patrimoniale sofferto dalla figlia, per violazione dei doveri genitoriali. L'uomo ricorre in Appello e la Corte accoglie il gravame ritenendo non provati i danni arrecati dal padre alla figlia.

Spetta al padre dimostrare di aver adempiuto agli obblighi genitoriali?

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La madre insoddisfatta ricorre in Cassazione lamentando la violazione di diverse disposizioni della Costituzione, della Carta di Nizza, della Convenzione sui diritti del fanciullo e l'omesso esame di fatti decisivi. Lamenta inoltre come la Corte non abbia ritenuto provati i danni arrecati dal padre alla figlia, stando semmai a quest'ultimo provare di avere adempiuto ai propri obblighi genitoriali, visto che il giudice del gravame, per giustificare la condotta dell'uomo ha affermato che non è pacifico che l'uomo lavori a Losanna, lavorando lo stesso a Mesocco, nella Svizzera Italiana.

Errato anche l'assunto secondo cui la versione attorea è stata confortata solo da testi de relato. Quanto da loro appreso non è stato riferito dall'attrice, ma dalla madre della stessa, senza considerare che le dichiarazioni di alcuni testi sono state rese per diretta conoscenza della situazione.

Nessun risarcimento senza prova del danno recato alla figlia

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La Cassazione con la sentenza n. 6518/2020 dichiara inammissibili le doglianze sollevate dalla ricorrente perché tese a un riesame del giudizio probatorio a essa sfavorevole.

Precisa poi che, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che ha coinvolto il diritto di famiglia è innegabile che "il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile" la cui lesione da parte di un altro membro familiare costituisce il presupposto anche della tutela approntata dalla responsabilità civile aquiliana. Questo però comporta l'applicazione del relativo onere probatorio richiesto dall'art. 2043 c.c. Chi agisce per fini risarcitori deve infatti provare il danno e il nesso di causa conseguente alla condotta illecita del danneggiante. A queste semplici regole si è attenuto il giudice di seconde cure, in quanto, una volta esaminate le prove, secondo il suo prudente apprezzamento, ha escluso la ricorrenza di una condotta produttiva di un obbligo risarcitorio, tanto più che la madre non ha provato un comportamento del padre produttivo di danno nei confronti della figlia. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

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