Data: 14/03/2020 21:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Le udienze civili potranno svolgersi "da remoto" e quelli penali tramite videoconferenza. Lo prevede il Ministero della Giustizia fornendo precisazioni tecniche in ordine alle modalit� di svolgimento dei procedimenti mediante collegamenti da "remoto" come previsto dal D.L. n. 11/2020.
Tale provvedimento si inserisce nel solco delle stringenti misure intraprese dal Governo italiano per affrontare l'emergenza COVID-19 e introduce misure straordinarie e urgenti per contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivit� giudiziaria.

Coronavirus: le misure sulla giustizia

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Tra le altre cose, il summenzionato D.L., ha rinviato le udienze nei procedimenti civili, penali, tributari e militari pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia e ha sospeso i termini processuali dal 9 al 22 marzo 2020, salvo alcune eccezioni disciplinate dal medesimo decreto legge.
Inoltre, l'art. 2 del provvedimento ha imposto l'adozione di misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze, volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari dal 23 marzo al 31 maggio 2020.

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Collegamenti da remoto nel civile e nel penale

Nell'elenco delle misure che capi degli uffici possono adottare, rientra anche la possibilit� di svolgere mediante collegamenti da remoto, dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020, le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle part, mediante collegamenti da remoto.
Lo svolgimento dell'udienza, spiega il decreto, dovr� avvenire in ogni caso con modalit� idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice far� comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, qualora sia prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalit� di collegamento.
All'udienza il giudice dar� atto a verbale delle modalit� con cui si accerta dell'identit� dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volont�. Di tutte le ulteriori operazioni � dato atto nel processo verbale.
Misure analoghe, anche se per un periodo temporale diverso, sono previste per i procedimenti penali: l'art. 2, settimo comma, del D.L. n. 11/2020 prevede che, ferma l'applicazione dell'art. 472, comma 3, c.p.p., dal 9 marzo sino al 31 maggio 2020, anche la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare sia assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.

Le modalit� tecniche del DGSIA

In entrambi i casi, per le modalit� tecniche, si fa rinvio a un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che � intervenuto poco dopo l'emanazione del decreto.
Con provvedimento del 10 marzo 2020 (qui sotto allegato), il Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati ha indivudato i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali come previsto dall'art. 2, commi secondo, lett. f), e settimo, del Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, nonch�, in quanto compatibili, per i collegamenti previsti dall'art. 2, comma ottavo, del medesimo decreto legge.

Svolgimento udienze civili

Per quanto riguarda le udienze civili, queste potranno svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i programmi "Skype for Business" e "Teams" attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note gi� trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020).
I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzeranno infrastrutture di quest'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.

Svolgimento udienze penali

Le udienze penali di cui al settimo comma dell'art. 2 del D.L. 11/2020, si svolgeranno, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza gi� a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del d.lgs n. 271/1989.
In alternativa, spiega il provvedimento, potranno essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti per le udienze civili laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare e il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilit�.

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