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Data: 16/03/2020 21:00:00 - Autore: Tina Coletta Avv. Tina Coletta - La situazione di emergenza derivante dall'espansione del COVID-19 ha costretto il popolo italiano ad un cambiamento radicale delle proprie abitudini, determinando in alcuni casi lesioni di diritti riconosciuti dalla legge per tutelare il primario "diritto alla salute" costituzionalmente garantito. Diritto di visita dei genitori separati[Torna su] Il diritto di visita dei genitori non collocatari dei minori, nonostante sia riconosciuto e garantito dalla legge, nella maggior parte dei casi è frutto di una pronuncia giurisdizionale nata da un conflitto tra genitori che hanno vissuto una separazione personale dei coniugi o cessazione degli effetti civili di un matrimonio. La separazione di una coppia con figli come è noto non fa venir meno il ruolo di genitore, pertanto, è fondamentale che i genitori debbano avere a disposizione quelle condizioni necessarie per poter esercitare correttamente la responsabilità genitoriale per una loro crescita serena. I provvedimenti assunti dal governo in materia di coronavirus hanno fatto venir meno il diritto di visita dei genitori separati? Il Dpcm 9 marzo 2020[Torna su] Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso all'intero territorio nazionale le disposizioni già previste per numerose province italiane dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 che, all'art. 1 prevede di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".
Con riferimento al diritto di visita del genitore non collocatario della prole si era posto il quesito se gli spostamenti dei genitori per prendere e riportare i figli potessero considerarsi o meno necessari e dunque fossero o meno leciti, pertanto, in data 10 marzo 2020 cd.decreto (Io resto a casa) il Governo ha definitivamente chiarito che: "gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio". Si desume, quindi, che i decreti ministeriali dell'8 e del 9 marzo 2020 non abbiano sospeso i provvedimenti inerenti la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore. Le prime pronunce di merito[Torna su]
Nonostante i decreti ministeriali di cui sopra non abbiano previsto alcuna restrizione e/o divieto in materia di diritto di visita dei genitori separati, stanno nascendo delle controversie in materia, probabilmente dovute dalla forte preoccupazione determinata dalla celerità con cui il COVID-19 si stia diffondendo anche tra soggetti di giovane età. Un giudice del Tribunale di Milano ha prescritto, nella recente pronuncia dell'11 marzo 2020 (sotto allegata), l'osservazione delle disposizioni contenute nel verbale di accordo tra i genitori in materia di affidamento e frequentazioni con il padre. Il caso ha riguardato un padre che, tramite istanza urgente, si era rivolto al Giudice del procedimento per poter esercitare il diritto di visita precedentemente concordato con l'ex coniuge. La signora, nel caso di specie, si era trasferita temporaneamente ledendo, quindi, il diritto di vista all'altro genitore. Il Tribunale si è pronunciato inaudita altera parte disponendo di attenersi alle prescrizioni di cui al verbale di separazione consensuale in quanto ha ritenuto vincolante ai fini del collocamento e frequentazioni con il padre il predetto accordo, motivando che sia il decreto ministeriale dell'8 che quello del 9 marzo sopra richiamati ed illustrati non vietano l'esercizio di tale diritto. Pertanto ha ritenuto che: "in relazione alla contingenza determinata dalla diffusione epidemica COVID 19 non sussistono ragioni per considerare gravi ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. i comportamenti tenuti dal padre a tutela dei minori"; ed ha disposto "che le parti si attenessero alle previsioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato". Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il genitore separato potrà recarsi, munito di autocertificazione e provvedimento di separazione e/o divorzio, presso, il comune di residenza o di collocamento dei figli minori per esercitare il diritto di visita e rispettando i tempi di permanenza riconosciuti e/o concordati nell'interesse del minore. Avv. Tina Coletta www.dplmediazione.it Note: [1] D.P.C.M. 08/03/2020; [2] D.P.C.M. 09/03/2020; [3] D.P.C.M. 11/03/2020 [4] DECRETO TRIBUNALE MILANO 11/03/2020 |
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