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Data: 21/11/2006 - Autore: www.ilcaso.it
Ai fini della determinazione del capitale investito ai sensi dell'art. 1 l.f. deve tenersi conto anche di quello immesso da terzi nonché dei crediti.
Il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 1 l.f. costituisce condizione sufficiente affinché il debitore vada considerato come piccolo imprenditore.
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