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Data: 19/03/2020 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il Decreto Legge 18/2020 noto come "decreto Cura Italia", in vigore dal 17 marzo 2020 introduce misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ecco nel dettaglio le misure con cui l'esecutivo viene incontro ai lavoratori allo scopo di affrontare le conseguenze subite in questo periodo emergenziale:
Fisco: sospensione versamenti[Torna su] Vengono sospesi, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Ancora, vengono sospesi i versamenti da autoliquidazione (relativi versamenti, ritenute IVA, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Vengono sospesi altresì i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Differimento scadenze al 20 marzoPer gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, subentra il differimento delle scadenze. Il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo. Proroga termini accertamenti fiscaliPrevista anche la sospensione, dall'8 marzo e sino al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate. Sospesi anche i termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi. Bonus di 600 euro ad autonomi e partite IVA[Torna su] Viene riconosciuto un indennizzo di 600 euro per il mese di marzo, non tassabile, i lavoratori autonomi e ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020. L'indennizzo andrà a una platea di quasi 5 milioni di persone, ovvero: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. Per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini, viene istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale. Bonus magistrati onorariUna misura di sostegno è prevista anche per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto. Nel dettaglio, verrà loro riconosciuto un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell'attività. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del decreto. Professionisti e autonomi: Fondo Gasparrini e disapplicazione ritenuta d'accontoPer un periodo di 9 mesi dal provvedimento, viene estesa l'ammissione ai benefici del Fondo Prima Casa "Gasparrini" anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Potranno altresì beneficiare della disapplicazione della ritenuta d'acconto su quanto percepito nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. e il 31 marzo 2020, i professionisti che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente. 100 euro ai lavoratori in sede[Torna su] Ai titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo, nell'anno precedente, non superiore a 40.000 euro, che nel mese di marzo svolgano la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Il premio non concorre alla formazione del reddito. Cassa integrazione in deroga[Torna su] La cassa integrazione in deroga viene estesa all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, potranno ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale "COVID-19" per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria. Estesa la possibilità di accedere all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Congedo genitori lavoratori o bonus baby sitter[Torna su] Dal 5 marzo 2020, a seguito dei provvedimenti di sospensione del servizio scolastico, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. Previsioni analoghe sono previste per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e per gli autonomo iscritti all'INPS e per i genitori dipendenti del settore pubblico. In presenza di determinati requisiti, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli dai 12 ai 16 anni, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In alternativa al congedo, è prevista l'assegnazione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell'ordine. Permessi legge 104Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Quarantena equiparata a malattiaIl periodo trascorso dai lavoratori del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19 è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Per il settore pubblico l'equiparazione era già stata inserita nel D.L. del 9 marzo 2020. Affitti commerciali: credito d'imposta per negozi e botteghe[Torna su] Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Crediti d'imposta per sanificazione e sicurezza sul lavoroIl decreto introduce incentivi e contributi per le imprese destinati agli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro. Ciò avverrà attraverso la concessione di un credito d'imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo. Disoccupazione: proroga termini[Torna su] I termini di presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e Dis-Coll sono ampliati da 68 a 128 giorni. Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020. Proroga termini decadenziali prestazioni previdenzialiA decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione. |
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