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Data: 19/03/2020 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - È stato ribattezzato "modello italiano" l'insieme dei provvedimenti che il nostro paese ha adottato per il contenimento del contagio sul piano sanitario del virus COVID-19 che si è diffuso con estrema pervasività sul territorio nazionale, a partire dalle regioni del nord, Lombardia in primis. E a seguito dell'emanazione del recente D.L. "Cura Italia", il premier Giuseppe Conte ritiene che di modello italiano si potrà parlare anche "per quanto riguarda la politica economica per far fonte a questa grande emergenza". Ecco nel dettaglio, in ordine cronologico, le misure messe in campo dal Governo italiano per contrastare gli effetti dirompenti provocati dall'epidemia di COVID-19 nel nostro paese.
Coronavirus: le misure precauzionali[Torna su] I primi "movimenti" risalgono a meno di due mesi fa, ovvero al 30 gennaio 2020 quando, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza internazionale da parte dell'OMS, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte confermava i primi due casi di contagio riscontrati in Italia (due turisti cinesi, immediatamente ricoverati presso l'Istituto Spallanzani di Roma). Di seguito, venivano sospesi tutti i voli da e per la Cina, venivano stanziati dal Consiglio dei Ministri i fondi necessari all'attuazione delle misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione dell'OMS e deliberato lo stato d'emergenza, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, al fine di consentire l'emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile. In quel periodo, lo sforzo dell'esecutivo è stato per lo più di tipo "precauzionale", stante la crescita del livello di diffusione del Coronavirus in Cina, per scongiurare o comunque ridurre sensibilmente il rischio di una sua propagazione in Italia. Il decreto legge n. 6/2020[Torna su] Il 23 febbraio 2020, a seguito dei primi focolai registratisi in Lombardia e Veneto, il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. 6/2020, poi convertito in legge dalla L. n. 13/2020. Il testo ha previsto che, nei comuni o nelle aree nei quali era risultata positiva almeno una persona per la quale non era nota la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi fosse un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti fossero tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. Tra le misure erano incluse, venivano previste, ad esempio: il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all'area interessata; la sospensione di manifestazioni, eventi, riunioni in luogo pubblico o privato, servizi educativi, scuole e viaggi di istruzione, apertura dei musei, procedure concorsuali e molte altre. I D.P.C.M. attuativi[Torna su] Il summenzionato decreto ha dato il via libera anche all'adozione di tutti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per attuare misure di contenimento in caso di interventi riguardanti più regioni. D.P.C.M. 23 febbraio 2020Nella stessa serata è stato firmato dal Presidente Conte il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, provvedimento di attuazione rivolto ai Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. Il 24 febbraio il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha poi firmato il decreto ministeriale che è intervenuto sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza dal virus Covid-19. D.P.C.M. 25 febbraio 2020Il 25 febbraio è stato firmato un nuovo D.P.C.M. che ha introdotto misure in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo. D.P.C.M. 1 marzo 2020Il 1° marzo, sempre in attuazione del D.L. 6/2020, il Presidente Conte ha adottato un decreto volto a recepire e prorogare alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a introdurne ulteriori volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi. Il testo ha distinto le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento, in primis quelle applicabili ai Comuni c.d. della "zona rossa", a seguire le altre applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona e poi sul tutto il territorio nazionale. Con l'entrata in vigore di questo D.P.C.M., è cessata la vigenza di tutti quelli precedenti, adottati in attuazione del D.L. 6/2020. D.P.C.M. 4 marzo 2020Nel pomeriggio del 4 marzo 2020, il Presidente Conte e il Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, hanno annunciato la sospensione in tutta Italia delle attività didattiche negli istituti scolastici e nelle università dal 5 al 15 marzo al fine di contenere il contagio epidemico. Il relativo Dpcm recante ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 è stato firmato in serata. D.P.C.M. 8 marzo 2020 e D.P.C.M. 9 marzo 2020Il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, a seguito del quale hanno cessato di produrre effetti i decreto del 1° e del 4 marzo 2020, ha previsto la creazione di un'area unica, comprendente il territorio della Regione Lombardia e di altre 14 Province (cinque dell'Emilia-Romagna, cinque del Piemonte, tre del Veneto e una delle Marche). Per approfondimenti Stop anche ai funerali: ecco l'ultimo decreto Nell'ambito di tale area è stata prevista l'applicazione di misure rafforzate di contenimento dell'infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi in questi ultimi giorni. Il decreto ha anche previsto la rideterminazione delle misure di contrasto dell'epidemia, soggette a uniforme applicazione sul resto del territorio nazionale. Leggi anche Scuole chiuse fino al 3 aprile in tutta Italia Il decreto dell'8 marzo rimane un provvedimento di riferimento in relazione all'attuale situazione italiana. A seguito del D.P.C.M. 9 marzo 2020, infatti, tutta l'Italia è diventata "zona rossa" e al tutto il territorio nazionale sono state estese le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 (tra cui divieto di spostamento e sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché Università e AFAM). È stato previsto, inoltre, il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Per approfondimenti Coronavirus: le regole e il modulo per gli spostamenti D.P.C.M. 11 marzo 2020L'ultimo D.P.C.M., in linea temporale, risale all'11 marzo 2020 e ha disposto la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, a eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Le disposizioni hanno effetto dal 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. Con l'entrata in vigore del decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui ai decreti dell'8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020. Per approfondimenti Coronavirus: ecco chi può restare aperto Il decreto Legge n. 9/2020[Torna su] Il 28 febbraio 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 9/2020 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Le disposizioni hanno assicurato un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che hanno affrontato problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese. Tra le novità emergono: - la sospensione dei termini per versamenti, di pagamento contributi e mutui e altri adempimenti tributari per gli abitanti della (ormai ex) "zona rossa"; - le misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella "zona rossa"; - le misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell'emergenza sanitaria; - misure a sostegno del settore turistico, tra cui sospensione per strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. 6 marzo 2020 Il Decreto Legge 11/2020: le misure per la giustizia[Torna su] Anche per regolamentare il settore giustizia è intervenuto un apposito provvedimento al fine di assicurarne continuità ed efficienza, fermo quanto già previsto dal D.L. 6/2020. Nel dettaglio, il D.L. 11/2020 ha introdotto misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale. Per approfondimenti Coronavirus rallenta la giustizia: ecco tutte le misure Il provvedimento, che si applica agli uffici giudiziari di tutto il territorio nazionale, fa salve le previsioni del precedente D.L. n. 9/2020, relative a specifici circondari di tribunale. Inoltre, rinvia le udienze nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, e sospende i termini processuali dal 9 al 22 marzo 2020 (salvo alcune eccezioni puntualmente indicate). Il testo ha imposto l'adozione di misure organizzative, che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze, volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari dal 23 marzo al 31 maggio 2020. Apposite misure sono state dettate in materia di giustizia amministrativa (es. rinvio delle udienze pubbliche e camerali a data successiva al 22 marzo 2020), nonché per le attività della Corte dei conti. Per quanto riguarda le norme in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), l'obiettivo è quello di rafforzare la rete di assistenza territoriale e le funzioni del Ministero della salute, attraverso l'incremento delle risorse umane e strumentali. Il Decreto Legge "Cura Italia"[Torna su] Il 16 marzo 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto #CuraItalia, recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza Coronavirus sull'economia. Il decreto, n. 18/2020 in vigore dal 17 marzo 2020, interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali: - finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza; - sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; - supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia; - sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio. Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d'urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall'epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti. |
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