Data: 17/03/2020 21:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani

Il peggioramento dello scenario di pandemia da COVID-19, ritmato dagli insopportabili toni dei telegiornali che scandiscono autentici bollettini di guerra, ha imposto al Governo l'emanazione di un nuovo decreto legge rispetto a quello n. 11 dell'8 marzo 2020 di cui trattammo appena una settimana fa.

Con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, la sospensione dei termini viene, dunque, prorogata dal 22 marzo al 15 aprile 2020 con alcune rilevanti novità.

Scenario emergenziale

Va premesso che l'Italia versa in una situazione inedita dalla liberazione e dal dopoguerra: il frangente storico è talmente grave che, a seguito della normativa emergenziale, né la libertà di movimento, vale a dire di circolazione libera sul territorio nazionale, né la libertà di religione e di culto, seppur garantite dalla nostra Costituzione, sono più in concreto realizzabili.

In virtù dell'art. 1, comma primo, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 numerosi comportamenti della cittadinanza vengono denunciati dalle forze dell'ordine alle Procure per inottemperanza alle rigide, ma indispensabili prescrizioni governative, in un'ottica di contenimento del contagio e di distanziamento delle persone.

Differimento generalizzato

Ecco che, anche prima dell'attuale decreto legge, già la bozza di relazione alla legge di conversione n. 1757 (attualmente in Commissione Giustizia del Senato) del decreto legge n. 11 dell'8 marzo 2020 di sospensione dei termini pareva recepire le compatte indicazioni del ceto forense, nel senso di un'estensione della sospensione a tutti i processi e non soltanto a quelli per i quali si sarebbe dovuta celebrare un'udienza nel lasso temporale che muove da lunedì 9 marzo, e si spinge sino al 22 marzo 2020.

La relazione accompagnatoria alla legge di conversione del D.L.

Infatti, alla pag. 4 della relazione del disegno di legge si legge testualmente: «il comma 1 regola dunque il differimento urgente, effettuato d'ufficio, delle udienze fissate nel periodo indicato, con riferimento a tutti i processi e procedimenti civili e penali pendenti presso ogni ufficio giudiziario, salvi, come già detto, i procedimenti e i processi individuati specificamente all'articolo 2, comma 2, lettera g), alle condizioni ivi regolate».
Prosegue il testo di tale bozza esplicitando che «il comma 2 del medesimo articolo 1, con disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti, anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato, dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione».

Non occorre più l'udienza pendente

Ricorderete forse la nostra ermeneutica basata sul criterio letterale dei primi due commi dell'art. 1 del decreto legge n. 11/2020 che razionalmente non permette di imprimere al testo normativo altro senso che quello di circoscrivere i rinvii d'ufficio ai soli procedimenti che contemplavano un'udienza pendente da tenere nel periodo sospensivo.
Neppure ora, però, dopo la lettura della relazione che illustra il disegno di legge di conversione del decreto legge ci sentiamo di fornire una lettura rassicurante ed è questa la ragione per cui, dopo l'articolo del 9 marzo scorso, intitolato «Coronavirus: attenzione, i termini processuali sono davvero sospesi?», torniamo nuovamente in argomento in estrema sintesi, raccomandando sempre prudenza e cautela estrema.

La conferenza stampa del Ministro e il comunicato del Ministero

In un primo tempo, durante la conferenza stampa tenuta dal Ministro della Giustizia On. Alfonso Bonafede, si era trattato di «sospensione feriale» e, dunque, di carattere generale come quella regolata dalla Legge n. 472 del 7 ottobre 1969.

Alle dichiarazioni del Ministro era seguito un comunicato stampa che, invece, facoltizzava la nostra ermeneutica... riduzionistica: erano differite le cause rientranti nel sottoinsieme dei processi tutti che rispecchiassero il triplice requisito di essere pendenti, avere un'udienza da celebrarsi nel periodo 9-22 marzo 2020 e non ricadenti nell'esclusione della categoria "urgenti indifferibili".

Le questioni sul tavolo dell'interprete

Le questioni rilevanti eppur foriere di perplessità e dubbi che possono ancora residuare sono le seguenti.
A. Ora il faro ermeneutico è costituito da una relazione accompagnatoria, ergo niente di imperativo, di ufficiale, di vincolante o di oggettivo: sui termini - ogni giurista li tratta come fosse un artificiere con un ordigno bellico inesploso - non si scherza mica ed attualmente ignoriamo se e come il disegno di legge verrà approvato a tempo debito.

B. Occorre, poi, vedere se la predetta relazione avrà (come sarà reputata dalla magistratura giudicante?) carattere interpretativo o modificativo del decreto legge: la sospensione davvero include tutti i processi, con effetto che si produce ex tunc (interpretativo) o ex nunc (soltanto quando venga approvata)?

C. La sospensione vale per tutti i processi ma ciò è chiaro solo ora, con questo nuovo decreto legge odierno in corso di divulgazione, che parimenti presta il fianco al dilemma or ora esposto per la relazione di accompagnamento: interpretazione o modificazione? Ad occhio e croce propenderei per la seconda ipotesi, tesi che lascerebbe, quindi, sguarniti i processi aventi termini in scadenza ma non un'udienza fissata nel primo periodo di sospensione (9-22 marzo 2020).

D. Il decreto legge di oggi chiarisce qual era la volontà del legislatore: includere nella sospensione tutti i processi. Ma la versione precedente, seppur incoerente con la situazione emergenziale, era di per sé univoca (e, quindi, stilisticamente e tecnicamente perfetta) nel senso di riferirsi solo ai processi con udienza pendente nel lasso temporale di riferimento.

E. Il decreto legge al pari della relazione di accompagnamento va addirittura oltre ed include le impugnazioni.

F. Ma in questa visione panottica alla Bentham v'è da domandarsi che fine abbiano fatto i procedimenti indifferibili ed urgenti contemplati nella famigerata lettera g) del secondo comma dell'art. 2: sono inclusi nella sospensione generalizzata oppure no? L'impressione è che la disposizione vigente da oggi produca lo stesso effetto della sospensione per ferie agostane di cui all'art. 1, 1° co., legge 7 ottobre 1969, n. 742, ma senza le esclusioni contemplate all'art. 3 della medesima l. n. 742/'69. La questione andrà verificata con un po' di calma nei prossimi giorni perché il decreto legge di oggi si compone di qualcosa come 127 articoli lunghissimi e con la consueta, farraginosa prassi dei rimandi.

Le vicissitudini dei termini a ritroso

Trovano finalmente un plausibile regolamento i termini a ritroso sui quali un nomoteta frettoloso aveva glissato rendendo la vita ancor più difficile all'interprete e lasciando circolare fantasiose versioni secondo le quali per effetto del provvedimento legislativo si sarebbe realizzata un'inedita decadenza: l'udienza pur non annoverata nel periodo sospensivo verrà comunque differita e rifissata sulla falsariga di quanto disciplina l'art. 164, terzo comma, c.p.c.; tra l'altro, crediamo sia la prima volta in assoluto in cui uno Stato interviene sullo spostamento in avanti di un termine a ritroso: un curioso ossimoro!

Il periodo cuscinetto slitta al 16 aprile - 31 maggio: dubbi di costituzionalità

Infine, per effetto del nuovo decreto legge si realizza lo spostamento in avanti anche del periodo c.d. cuscinetto in cui i capi degli uffici decideranno quali misure organizzative adottare, sentiti autorità sanitarie e consigli dell'ordine degli avvocati territoriali, nell'ottica dell'ottemperanza alle misure anti-contagio.
Un'annotazione finale sulle titaniche perplessità che si agitano dietro tale torno di tempo - "cuscinetto" che renderà la celebrazione della giustizia, specialmente quella penale, a macchia di leopardo senza che l'opzione venga ancorata ad elementi tassativi e tipizzati dal legislatore e sindacabili. Per adoperare le lucide ed esse sì inequivoche espressioni di Leonardo Ercoli, docente e avvocato penalista, in www.jobsnews.it del 7 marzo 2020:
"È inconcepibile che non sia la legge a definire 'i criteri di urgenza' per la celebrazione dei processi ma che essi siano delegati, senza alcuna predeterminazione normativa, alla magistratura e addirittura a quella inquirente. Il principio di legalità in diritto afferma che tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad agire secondo legge evitando che il potere venga esercitato in modo arbitrario".


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