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Data: 05/04/2020 20:00:00 - Autore: Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino - Negli anni si sono susseguiti numerosi e diversi decreti fiscali che hanno regolamentato la riscossione di tasse e tributi tramite Agenzia Entrate e Riscossione. Tuttavia è accaduto che questi decreti, a distanza di anni, andassero in contrasto tra loro. Questo è quanto avvenuto tra il D.L. 147/2017, che ha introdotto la rottamazione-bis, ed il D.L. 119/2018, che ha disciplinato la rottamazione-ter. La rottamazione prevista nel decreto fiscale del 2018, è sicuramente stata molto più vantaggiosa rispetto alla sua precedente. Un indubbio vantaggio economico della rottamazione-ter rispetto alla precedente è stata la previsione dello stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. La domanda che in molti si sono posti era se potessero avere il rimborso delle somme pagate in virtù della rottamazione-bis ma che invece avevano il diritto di essere stralciate con la rottamazione-ter e in particolare con lo stralcio. Adesione alla rottamazione-bis del 2017[Torna su]
La vicenda ha per protagonista un dipendente che, nel 2017, chiedeva l'erogazione del suo TFR. Gli veniva comunicato tuttavia, dall'Inps, che le somme del TFR non potevano essere erogate in quanto l'Agenzia Entrate e Riscossione aveva un credito nei suoi riguardi e, per questo motivo, il TFR risultava pignorato, in parte e non nella sua totalità. Per ottenere la maggiore somma del suo TFR il contribuente decideva quindi di aderire, nel 2017, alla rottamazione-bis e, per aver immediatamente la disponibilità delle somme, decideva di pagare la definizione agevolata del 2017 in un'unica rata, la prima! In questo modo, venivano trattenute al dipendente, solo le somme per la rottamazione ed il TFR veniva svincolato. La prima rata della rottamazione-bis era stata fissata per il 31 ottobre 2018. Nelle more, il 24 ottobre del 2018 entrava in vigore tuttavia il D.L. 119/2018, ovvero la definizione agevolata ter. Rottamazione-ter[Torna su]
Il nuovo decreto fiscale prevedeva all'art. 4 quanto segue: "1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1: a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite; b) le somme versate dalla data di entrata in le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate." I due decreti fiscali effettivamente si erano accavallati come scadenze. L'entrata in vigore della rottamazione-ter era avvenuta prima della scadenza della prima rata della rottamazione-bis. Al contribuente, tuttavia, era stata comunque prelevata l'intera somma dovuta per l'adesione alla rottamazione-bis dal suo conto corrente il 31.10.2017, somme non più dovute, e ciò per l'entrata in vigore del nuovo Decreto fiscale. Restituzione delle somme versate in eccesso[Torna su]
La vicenda è durata ben tre anni, ovvero dal 2017 e sino a marzo del 2020, ma finalmente, a distanza di tre anni e dopo numerose istanze in autotutela, la vicenda si è conclusa positivamente. Il contribuente (come da provvedimenti in autotutela delle Entrate allegati) ha ottenuto non solo la restituzione delle somme in eccesso versate, ovvero le somme corrispondenti a tutte le cartelle sino a 1.000 euro e stralciate dalla nuova normativa, ma ha anche ottenuto la revoca del pignoramento sulla parte del TFR non ancora erogato.
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