Data: 22/03/2020 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Il tema della mobilità da sempre agita il mondo dell'amministrazione del personale militare.

La mobilità del personale militare

Particolare importanza è stata attribuita al modo di approntare i provvedimenti riguardanti la predetta mobilità e al contenuto giustificativo degli stessi.
Più volte, infatti, gli autori si sono chiesti se questa categoria di provvedimenti richiedesse le stesse motivazioni e le puntuali comparazioni intersoggettive che caratterizzano il personale civile.
Il quesito ha avuto una sua risposta con la sentenza n. 9792 del Tar Lazio Sez. 1bis; la pronuncia non è stata appellata.

Le motivazioni dei provvedimenti

Ebbene, a parere della Magistratura amministrativa i provvedimenti in questione non richiedono le stesse motivazioni di quelli appartenenti alla categoria del personale civile.
Questo perchè le particolari esigenze di servizio, relative all'utilizzazione del personale, sono di massima prevalenti rispetto a quelle dei dipendenti.
Ora, se tutto questo è vero in linea di principio, esiste tuttavia un immanente e trasversale principio di civiltà giuridica, cui evidentemente non può essere estraneo l'Ordinamento giuridico militare, in forza del quale tali esigenze di servizio devono essere reali, oggettivate ed evidenziabili.

In pratica

Tradotto in altri termini, nel caso in cui un ipotetico provvedimento di mobilità del personale militare fosse privo di motivazione, ecco questa inespressiva motivazione non potrebbe essere ritenuta sufficiente, dal momento che si verificherebbe di fatto l'assoluta incontrollabilità della sua stessa esistenza.
Motivo per cui, in occasione della causa sopra richiamata, il ricorso proposto dal militare avverso il provvedimento di trasferimento per generiche ragioni di incompatibilità ambientale e generici motivi di servizio è stato accolto, con sentenza non appellata dal Ministero della Difesa.
Nello specifico, il Tar criticava il modus operandi dell'amministrazione militare, in quanto dal provvedimento impugnato non si capiva quali e quanti fatti (elencati nella proposta di trasferimento) erano stati assunti a fondamento finale del predetto trasferimento.
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