Data: 04/04/2020 14:00:00 - Autore: Chiara Cesari

Diritto di ritenzione: disciplina

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Il diritto di ritenzione trova la sua fonte di disciplina nell'articolo 2756 c.c., che testualmente dispone, al I e al III comma, che "i crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purch� questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese" e che "il creditore pu� ritenere la cosa soggetta al privilegio finch� non � soddisfatto del suo credito e pu� anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno".

Laddove pertanto il creditore abbia eseguito prestazioni sulla res volte alla conservazione e al miglioramento della stessa, egli vanta un credito di natura privilegiata sul bene stesso e pu� ritenere la cosa fino al momento in cui il credito non viene soddisfatto.

Necessario presupposto perch� il diritto di ritenzione possa essere esercitato � comunque che il credito sia certo, liquido ed esigibile.

Diritto di ritenzione e appropriazione indebita

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Il diritto di ritenzione pu� essere esercitato solo nei casi indicati dalla legge.

Si tratta di un limite molto importante, in quanto il creditore, laddove trattenga il bene altrui al di fuori dei casi consentiti, pu� commettere il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da mille a tremila euro.

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Ritenzione del bene di un terzo

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Il creditore inoltre, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 2756 c.c., pu� esercitare il diritto di ritenzione anche sulla cosa di propriet� di un soggetto diverso da colui che gli ha chiesto la prestazione, laddove lo stesso ignori, in buona fede, che la cosa non era di propriet� di quest'ultimo.

Ricorrendo questo presupposto, il prestatore d'opera pu� trattenere la cosa fino al pagamento del corrispettivo, anche in pregiudizio del proprietario e sebbene questi non abbia stipulato alcun contratto.

Tale diritto di ritenzione pu� essere esercitato anche laddove il creditore, pur conoscendo il fatto che la res non era di propriet� del soggetto che gli ha richiesto la prestazione, abbia ignorato il difetto di capacit� di quest'ultimo di affidare la cosa per la conservazione o per il miglioramento della stessa (sul punto ex multis Tribunale Livorno, 07/04/2016, n.461, Cassazione civile sez. III, 22/06/2009, n.14533).

Diritto di ritenzione: deposito e altre fattispecie

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Il codice civile, oltre alla fattispecie di cui all'art. 2756 c.c., prevede altre ipotesi specifiche in cui pu� essere esercitato il diritto di ritenzione.

Ad esempio, ai sensi dell'articolo 2761 c.c., i crediti derivanti dal deposito a favore del depositario hanno privilegio sulle cose che questo detiene per effetto del deposito. Possiamo poi citare anche il diritto di ritenzione nel caso di spese sostenute dall'usufruttuario (art. 1011 c.c.) e nel caso di crediti del vettore, del mandatario e del trasportatore (art. 2761 c.c).

Diritto di ritenzione del trasportatore

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Proprio in ordine al diritto di ritenzione previsto a favore dei trasportatori, preme precisare che come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 28/06/2005 n�13905 e ribadito successivamente anche dal Tribunale di Milano con la sentenza del 18/07/2012 n.8797 "I diritti di ritenzione e di privilegio sulla cose trasportate previsti dall'art. 2761 e 2756 c.c. in favore dei crediti dipendenti dal contratto di trasporto richiedono soltanto che la causa del credito sia, il trasporto e cio� che vi sia un rapporto di connessione tra le cose e il credito, s� che tale privilegio � esercitatile anche su cose oggetto di un trasporto diverso da quello per cui � sorto il credito, se i singoli trasporti costituiscono esecuzione di un unico contratto ".

Il presupposto alla base del diritto di ritenzione � ossia esecuzione di un unico contratto � non sussiste certamente quando tra le parti sia in vigore soltanto una convenzione relativa alle tariffe applicabili ai singoli contratti di trasporto. In tale senso si � espresso sempre il Tribunale di Milano il 22/10/2012 affermando espressamente che "il rapporto di connessione tra le cose trasportate e il credito, che consente l'esercizio del privilegio e del diritto di ritenzione ex art. 2756 c.c., sussiste quando il trasporto in relazione al quale � sorto il credito e quello avente per oggetto le cose sulle quali il vettore intende esercitare il diritto di ritenzione costituiscono esecuzione di un unico contratto, ma tale presupposto non sussiste quando tra le parti sia in vigore soltanto una convenzione relativa alle tariffe applicabili ai singoli contratti di trasporto".


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