Data: 18/03/2020 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Con il D.L. n. 18/2020, c.d. "Cura Italia" il Consiglio dei Ministri ha recato importanti "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Si tratta di un provvedimento, che si aggiunge quelli già adottati, che interviene su quattro fronti principali e integra altre misure settoriali. Tra questi emerge la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali e incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Sospensione termini pagamento cartelle e rottamazione-ter

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L'art. 68, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, conferma la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.
La sospensione riguarda i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate, nonché dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi.

Più tempo per pagare ma niente rimborsi di quanto versato

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. La norma prevede anche che si applichino le disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015.
Tale norma prevede che "le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione".

Cartelle esattoriali: sospesi i termini per fare ricorso

Le novità, dunque, si ripercuotono non solo sull'attività dell'Agenzia delle Entrate e sui termini per i versamenti, ma anche per sui termini per contestare le cartelle esattoriali, anche in relazione all'intervento del medesimo D.L. in ordine alla "proroga" della sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
Nel dettaglio, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 devono intendersi sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. La sospensione riguarda anche, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del d.lgs. 546/1992.
Pertanto, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso dovrebbe intendersi differito alla fine di detto periodo. Tuttavia, rimane ancora poco chiaro dalla lettura della norma se la sospensione debba o meno sommarsi ai termini ordinari, quindi per ulteriori chiarimenti resta salvo quanto verrà previsto da eventuali provvedimenti esplicativi.

Il comunicato dell'Agenzia delle Entrate

Nel frattempo, in conformità a quanto disposto dal decreto legge n. 18/2020, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha informato sul proprio sito della chiusura gli sportelli e della fruibilità dei servizi online e call center h24. E' stata quindi disposta la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione ossia, entro il 30 giugno 2020.

Fino al 31 maggio 2020, inoltre, sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (sospensione peraltro già in atto da giorni per disposizione del presidente Ruffini) e differita alla stessa data la scadenza della rata di febbraio della Rottamazione-ter e di marzo del saldo e stralcio.


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