Data: 19/03/2020 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Il CNF con il comunicato del 16 marzo 2020 (sotto allegato) interviene per colmare il vuoto legislativo dei recenti decreti che hanno dettato le disposizioni necessarie per affrontare l'emergenza Covid-19, fornendo agli organismi di mediazione, le cui attività non sono state sospese, le indicazioni per svolgere gli eventuali incontri in condizioni di sicurezza.

Incontri di mediazione a distanza o in condizioni di sicurezza

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Il CNF, rilevata l'assenza di indicazioni per gli organismi di mediazione da parte dell'art. 10 del d.l n. 9/2020 (che detta misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali) e del d.l n. 11/2020 (che prevede misure urgenti per combattere l'emergenza COVID-19), ritiene necessario fornire le istruzioni indispensabili affinché l'attività possa svolgersi in sicurezza:

  • prediligere modalità telematiche per gli incontri;
  • se non è possibile procedere in questo senso, evitare assembramenti che non consentono il rispetto della distanza minima di un metro tra i vari soggetti coinvolti nella procedura di mediazione;
  • in assenza di spazi tali da consentire lo svolgimento degli incontri in sicurezza, sospendere l'attività.

Cosa fare se l'organismo può prestare i servizi

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Se l'organismo può continuare a svolgere la sua attività deve:

  • garantire la presentazione delle istanze;
  • comunicare alle parti interessate le domande pervenute;
  • designare il mediatore e fissare l'incontro dopo il 3 aprile o dopo la nuova data che dovesse essere stabilita per legge.

Cosa fare in caso di procedimenti già iscritti

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In caso di procedimenti già iscritti:

  • proporre alle parti incontri a distanza;
  • comunicare la disponibilità a rinviare gli incontri dopo il 3 di aprile o dopo la nuova data che dovesse essere stabilita per legge.


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