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Data: 31/03/2020 15:30:00 - Autore: Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino - Con l'emergenza Coronavirus in corso sono sempre più stringenti le restrizioni della libertà personale per la tutela del diritto costituzionale della salute pubblica.
Le restrizioni in nome della salute pubblica[Torna su] Il codice penale, all'art. 438, prevede il reato di epidemia dolosa: "Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [di morte]". È vero che la pena di morte è stata soppressa da moltissimi anni ormai, con conseguente assorbimento della prevista pena nell'ergastolo, tuttavia il reato di epidemia dolosa è molto grave, e punito con l'ergastolo proprio per la sua gravità. Stanno cambiando di giorno in giorno le autocertificazioni indispensabili per gli spostamenti delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale, e l'ultima versione dell'autocertificazione dà il senso della gravità delle violazioni che si commettono a seguito del mancato rispetto del D.P.C.M. Sin dalle prime righe della nuova autocertificazione emerge la grave responsabilità penale che ognuno di noi assume nel dichiarare il falso (art. 495 c.p.). Alla fine dell'autocertificazione viene menzionato l'art. 650 c.p. ovvero la pena prevista per chi non "osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene". Sempre nell'autocertificazione la persona fisica dichiara inoltre di non essere sottoposto alla misura della quarantena, e addirittura dichiara di non essere risultato positivo al virus COVID -19. Chiara quindi la grave responsabilità penale di chi consapevolmente sa di essere positivo al virus ed ometta di rispettare il DPCM dell'8 e del 9 marzo 2020, spostandosi all'interno del territorio nazionale senza validi motivi. Liberazione immobili venduti all'asta e divieto di spostamenti[Torna su]
Sicuramente quindi, considerando le gravi e restrittive misure di contenimento adottate dal Governo per la sicurezza della salute pubblica, ci saranno da rivedere anche i provvedimenti di liberazione degli immobili che hanno scadenze ravvicinate, sia per gli immobili venduti all'asta, ma non di meno per tutte le ordinanze di sfratto già esecutive, non essendo più gli italiani liberi di muoversi all'interno del territorio nazionale se non per effettive e comprovate ragioni. Si ritiene dunque, doveroso ed opportuno, che laddove vi è un'ordinanza di liberazione dell'immobile prossimo alla scadenza, vengano depositate preventive istante di autorizzazione alla proroga del termine per la liberazione dello stesso immobile, non essendo più possibile, per alcun italiano, muoversi liberamente su tutto il territorio nazionale, se non per comprovate esigenze lavorative e/o di salute.Non si ritiene che le ordinanze di liberazione degli immobili possano rientrare tra i motivi legittimanti gli spostamenti delle persone riconosciute secondo i più recenti DPCM, per il grave danno che potrebbe conseguirne alla salute pubblica. Le vicende di Parma e di Verona[Torna su] Del resto, tale orientamento è stato sposato già da diversi giudici. Ricordiamo, infatti, la vicenda che ha per protagonisti due coniugi di Parma che, in piena emergenza di contagio del virus Covid-19, dovevano scegliere se rispettare l'ordinanza di liberazione dell'immobile emessa dal giudice dell'esecuzione o piuttosto i divieti di spostamento previsti nel decreto di contenimento emesso a seguito dell'emergenza epidemiologica sopravvenuta. A tal fine, depositavano, con l'ausilio della sottoscritta, istanza di autorizzazione ad abitare l'immobile sino alla chiusura dell'emergenza sanitaria, ed anche oltre. Il tribunale di Parma, nella persona del GE, Dott. Di Carluccio, rilevato lo stato di emergenza sanitaria, ha sospeso, come richiesto, l'efficacia dell'ordine di liberazione dell'immobile sino al 31 maggio 2020 (leggi Coronavirus: debitori autorizzati a restare nella casa venduta all'asta). Analoga la vicenda portata davanti al tribunale di Verona che, a seguito dell'istanza depositata dalla scrivente, ha autorizzato i debitori a restare nella casa messa all'asta fino al 31 agosto 2020 (leggi Coronavirus: il debitore resta nella casa messa all'asta).
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