Data: 19/03/2020 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Con il Decreto "Cura Italia" n. 18/2020 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 70 del 17-03-2020) il Governo � intervenuto recando una manovra economica "poderosa" per venire incontro ai cittadini italiani, alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese che stanno scontando i necessari strascichi dell'emergenza dovuta alla diffusione del virus COVID-19.
Tra i pilastri fondamentali dell'intervento emergono molteplici misure a sostegno dell'occupazione e dei lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito. Tra queste emerge una previsione volta a chi si reca al lavoro e rischia di cotnrarre il virus. In pratica, verr� considerato infortunio sul lavoro il contagio da Coronavirus avvenuto in occasione di lavoro.

Contagi tutelati come infortuni sul lavoro

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L'art. 42 del D.L. 8/2020, al secondo comma, precisa che nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore dovr� redigere il consueto certificato di infortunio e inviarlo telematicamente all'INAIL che assicurer�, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro saranno erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

I predetti eventi infortunistici graveranno sulla gestione assicurativa e non saranno computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La disposizione si applica sia ai datori di lavoro pubblici che a quelli privati.

Il concetto di infortunio "in occasione di lavoro"

Si rammenta che, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini dell'indennizzabilit� dell'infortunio subito dall'assicurato, per "occasione di lavoro" devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio - economiche, in cui l'attivit� lavorativa si svolge e nelle quali � insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo caso, del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali.
In sostanza, l'evento verificatosi "in occasione di lavoro" travalica in senso ampliativo i limiti concettuali della "causa di lavoro", afferendo nella sua lata accezione a ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all'attivit� lavorativa cui il soggetto � preposto.
L'evento infortunistico, ai fini della sua indennizzabilit�, deve essere esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all'attivit� lavorativa espletata, potendo in siffatto contesto particolare assumere connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell'ambito della previsione della normativa di tutela, con l'unico limite della sua ricollegabilit� a mere esigenze personali del tutto esulanti dall'ambiente e dalla prestazione di lavoro (c.d. rischio elettivo).

Richieste prestazioni INAIL: termini decadenza sospesi

Sempre l'art. 42 del D.L. prevede che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL � sospeso di diritto e riprender� a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Sono altres� sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonch� su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano durante tale periodo. Detti termini riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Quarantena come malattia

L'art. 26 del decreto, inoltre, prevede che, per i lavoratori del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sar� equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non sar� computabile ai fini del periodo di comporto (PER il settore pubblico l'equiparazione era gi� stata inserita nel D.L. del 9 marzo 2020).
Nei casi suddetti, il medico curante dovr� redigere il certificato di malattia per i relativi periodi indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena. Tuttavia, lo stesso decreto prevede che saranno considerati comunque validi i certificati di malattia trasmessi, prima della sua entrata in vigore, anche in assenza del provvedimento da parte dell'operatore di sanit� pubblica. Il provvedimento non sar� necessario neanche qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19.
Ulteriore tutela � prevista in favore dei dipendenti pubblici e privati gravemente disabili, immunodepressi, con patologie oncologiche oppure che hanno in corso terapie salvavita: per loro, fino al 30 aprile, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorit� sanitarie sar� equiparato al ricovero ospedaliero.

Niente oneri per i datori di lavoro

In deroga alle disposizioni vigenti, non vi saranno oneri a carico del datore di lavoro che presenteranno domanda all'ente previdenziale, n� a carico degli Istituti previdenziali, connessi con questo nuovo periodo di malattia.
I relativi oneri saranno a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvederanno a monitorare il limite di spesa e qualora emerga, anche in via prospettica, che tale limite � stato raggiunto, gli stessi enti previdenziali non prenderanno in considerazione ulteriori domande.

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