Data: 20/03/2020 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Sono diverse le novità di sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito recate dal D.L. n. 18/2020, decreto "Cura Italia" approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 marzo e in vigore dal 17 marzo 2020.
Il provvedimento, che si aggiunge a quelli già adottati d'urgenza volti a evitare una crisi permanente delle attività economiche indotta dall'epidemia di COVID-19, ha previsto anche l'apertura degli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano.
Tra le novità emerge l'estensione della Cassa integrazione in deroga a tutto il territorio nazionale e per i dipendenti di tutte le aziende (anche se con un solo dipendente).

Nuove disposizioni cassa integrazione in deroga

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La principale novità è quella di cui all'art. 22 del D.L. che riguarda il campo di applicazione della cassa integrazione in deroga, estesa all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi.
Nel dettaglio, l'estensione varrà per tutti i datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, dunque anche con un solo dipendente. Sono inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi (Diocesi, parrocchie), con la sola esclusione dei datori di lavoro domestico.
La gestione è affidata a Regioni e le Province autonome che potranno riconoscere i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Sarà, tuttavia, necessario un previo accordo (concluso anche in via telematica) con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, salvo per quei datori che occupano fino a cinque dipendenti e per i quali non sarà richiesto alcun accordo.
Le domande andranno dunque presentate alla Regione e alle Province autonome, che le istruiranno secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Il trattamento sarà concesso tramite pagamento diretto da parte dell'INPS. Restano immutate le previsioni in materia di CIGD previste dal D.L. n.9/2020 nei confronti del lavoratori della ex "zona rossa".

Cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario

Il D.L. prevede, inoltre, che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, potranno presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Si applicherà una procedura più snella e i datori di lavoro saranno dispensati da diversi vincoli, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che dovranno essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
In ogni caso, la domanda andrà presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non sarà soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 148/2015.
L'assegno ordinario verrà concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro potrà essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
La procedura semplificata trova applicazione anche in relazione ai fondi di solidarietà bilaterali, inclusi quelli del Trentino e dell'Alto Adige. Per quanto riguarda i beneficiari, i lavoratori dovranno risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, mentre non si terrà conto del requisito di anzianità di 90 giorni.

Aziende già in in Cassa integrazione

L'art. 20 del D.L prevede che le aziende che al 23 febbraio (data di entrata in vigore del D.L. 6/2020) hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, potranno presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.
Tuttavia, la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

Datori con trattamenti assegni solidarietà in corso

L'art. 21 del D.L., prevede che anche i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio abbiano in corso un assegno di solidarietà, potranno presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario, sempre per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

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