Data: 20/03/2020 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Sono diverse le novit� di sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito recate dal D.L. n. 18/2020, decreto "Cura Italia" approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 marzo e in vigore dal 17 marzo 2020.
Il provvedimento, che si aggiunge a quelli gi� adottati d'urgenza volti a evitare una crisi permanente delle attivit� economiche indotta dall'epidemia di COVID-19, ha previsto anche l'apertura degli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano.
Tra le novit� emerge l'estensione della Cassa integrazione in deroga a tutto il territorio nazionale e per i dipendenti di tutte le aziende (anche se con un solo dipendente).

Nuove disposizioni cassa integrazione in deroga

[Torna su]
La principale novit� � quella di cui all'art. 22 del D.L. che riguarda il campo di applicazione della cassa integrazione in deroga, estesa all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi.
Nel dettaglio, l'estensione varr� per tutti i datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, dunque anche con un solo dipendente. Sono inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi (Diocesi, parrocchie), con la sola esclusione dei datori di lavoro domestico.
La gestione � affidata a Regioni e le Province autonome che potranno riconoscere i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Sar�, tuttavia, necessario un previo accordo (concluso anche in via telematica) con le organizzazioni sindacali comparativamente pi� rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, salvo per quei datori che occupano fino a cinque dipendenti e per i quali non sar� richiesto alcun accordo.
Le domande andranno dunque presentate alla Regione e alle Province autonome, che le istruiranno secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provveder� al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Il trattamento sar� concesso tramite pagamento diretto da parte dell'INPS. Restano immutate le previsioni in materia di CIGD previste dal D.L. n.9/2020 nei confronti del lavoratori della ex "zona rossa".

Cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario

Il D.L. prevede, inoltre, che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attivit� lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, potranno presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Si applicher� una procedura pi� snella e i datori di lavoro saranno dispensati da diversi vincoli, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che dovranno essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
In ogni caso, la domanda andr� presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivit� lavorativa e non sar� soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 148/2015.
L'assegno ordinario verr� concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente pi� di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro potr� essere concesso con la modalit� di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
La procedura semplificata trova applicazione anche in relazione ai fondi di solidariet� bilaterali, inclusi quelli del Trentino e dell'Alto Adige. Per quanto riguarda i beneficiari, i lavoratori dovranno risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, mentre non si terr� conto del requisito di anzianit� di 90 giorni.

Aziende gi� in in Cassa integrazione

L'art. 20 del D.L prevede che le aziende che al 23 febbraio (data di entrata in vigore del D.L. 6/2020) hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, potranno presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario gi� in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale pu� riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.
Tuttavia, la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale � subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

Datori con trattamenti assegni solidariet� in corso

L'art. 21 del D.L., prevede che anche i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio abbiano in corso un assegno di solidariet�, potranno presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario, sempre per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidariet� gi� in corso. La concessione dell'assegno ordinario pu� riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidariet� a totale copertura dell'orario di lavoro.

Tutte le notizie