Data: 19/03/2020 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Nel caso in cui si verifichi la ritardata costituzione di un rapporto di impiego, a causa dell'illegittima esclusione dalla procedura di assunzione, all'interessato non pu� riconoscersi il diritto alla corresponsione delle retribuzioni relative al periodo di ritardo nell'assunzione.
Lo ha stabilito il Tar Lazio Sez. 1-bis, con la sentenza n. 2966 del 5 marzo 2020.

Riconoscimento del danno ingiusto

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Ci� in quanto tale diritto presuppone lo svolgimento dell'attivit� di servizio.
L'interessato pu� invece chiedere, ai sensi dell'art. 2043 c.c., il risarcimento del danno ingiusto patito in conseguenza delle illegittimit� risalenti agli atti o ai comportamenti dell'amministrazione.

Quale danno chiedere

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In questo settore, nel caso si dovesse verificare la tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta ad un provvedimento illegittimo della p.a. (nel caso studiato dal Tar si era trattato dell'illegittima esclusione, da un concorso indetto dal Ministero della Difesa, per l'arruolamento di volontari in ferma breve triennale per l'aeronautica militare), il lavoratore potr� agire a titolo di responsabilit� extracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all'assunzione tempestiva.
In sostanza: non si chiederanno le retribuzioni mancate, ma l'entit� della retribuzione diventer� un criterio, il principale criterio, per calcolare in via equitativa il danno subito.

Come fare per calcolare il danno

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Abbiamo detto che, a parere del Tar, il danno non pu� identificarsi direttamente nella mancata erogazione della retribuzione e contribuzione al dipendente, in quanto queste presuppongono l'avvenuto espletamento della prestazione lavorativa.
Detto questo, si tratta di modellare equitativamente la cifra risarcibile cogliendo la gravit� della condotta della p.a. oppure le modalit� con cui il richiedente ha speso il proprio tempo nel periodo in cui non ha prestato servizio.
Il risarcimento, allora, non corrisponder� integralmente con le retribuzioni perse nel corrispondente periodo, per la semplice ragione che, non avendo lavorato, il ricorrente non pu� vedersi riconosciuta l'intera retribuzione.
Il danno maturato andr� allora calcolato in via equitativa, tenendo conto che la persona interessata nel periodo in questione non ha svolto attivit� lavorativa in favore dell'amministrazione, che avrebbe dovuto assumerlo.
La base di calcolo sar� rappresentata dall'ammontare del trattamento economico netto non goduto, sottoposto ad una certa quota di abbattimento.
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