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Data: 20/03/2020 23:00:00 - Autore: Matteo Santini Avv. Matteo Santini - Per quanto concerne il diritto di frequentazione e visita del genitore separato non collocatario, gli spostamenti finalizzati a prendere, tenere e a riportare i figli all'altro genitore, possono considerarsi spostamenti "necessari" e, quindi, leciti.
Diritto di visita: situazione di necessità[Torna su] Il 10 marzo il Governo, sul sito istituzionale, ha chiarito che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio». Il diritto di visita e frequentazione è quindi consentito dai decreti ministeriali dell'8/9 marzo 2020, rientrando nelle "situazioni di necessità" ivi previste. Il provvedimento del tribunale di Milano[Torna su] Anche il Tribunale di Milano, con provvedimento dell'11 marzo 2020, ha prescritto ai genitori di attenersi agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, nonostante i genitori abitassero in due Comuni diversi. Il Tribunale sancisce che l'art. 1 domma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti. La questione interessava un padre che, con ricorso in via di urgenza, adiva il giudice della separazione al fine di esercitare il diritto di frequentazione in precedenza concordato con l'ex coniuge. La moglie, si era trasferita temporaneamente andando così a ledere il diritto di vista all'altro genitore. Il Tribunale si è pronunciato inaudita altera parte disponendo di attenersi alle prescrizioni di cui al verbale di separazione consensuale in quanto ha ritenuto vincolante ai fini del collocamento e frequentazioni con il padre il predetto accordo, motivando che sia il decreto ministeriale dell'8 che quello del 9 marzo sopra richiamati ed illustrati non vietano l'esercizio di tale diritto. Pertanto ha ritenuto che: "in relazione alla contingenza determinata dalla diffusione epidemica COVID-19 non sussistono ragioni per considerare gravi ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. i comportamenti tenuti dal padre a tutela dei minori"; ed ha disposto "che le parti si attenessero alle previsioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato. Leggi il decreto del tribunale in Il diritto di visita dei genitori separati ai tempi del coronavirus Appare quindi pacifico che gli spostamenti «per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio». È' evidente che qualora il genitore che deve esercitare il diritto di visita è un soggetto esposto ad alto rischio di contagio o se il luogo dove intende condurre i figli esporrebbe gli stessi ad un grave pericolo per la loro incolumità, in mancanza di accordo tra le parti, l'altro genitore potrà adire il tribunale nella forma del ricorso ex articolo 709 ter cpc al fine di richiedere una temporanea limitazione o una differente regolamentazione del diritto di visita. In ogni caso, in assenza di un accordo tra le parti o di un provvedimento diverso da parte del tribunale il comportamento del genitore che limiti il diritto dell'altro genitore di visita e frequentazione della prole potrà essere penalmente rilevante per violazione dell'articolo 388 secondo comma del codice penale. È' opportuno che i legali delle parti, specie in una situazione di emergenza, mettano in campo ogni possibile sforzo al fine di smussare la conflittualità tra le parti e "gestire" con professionalità ogni situazione contingente orientando i propri assistiti verso soluzioni ispirate al buon senso, alla tutela del diritto alla salute e al diritto alla bigenitorialità. |
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