Data: 08/05/2020 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Il Tribunale di Agrigento, con la sentenza n. 1096/2020 (sotto allegata) respinge la richiesta alimentare prevista dall'art. 433 e ss. c.c. avanzata da una mamma nei confronti del figlio. L'istante non � riuscita a dimostrare in modo rigoroso la sua impossibilit� di procurarsi i mezzi primari di sostentamento cos� come le condizioni economiche e familiari del soggetto obbligato, prove indispensabili per riconoscere questa misura.

Obbligo alimentare del figlio

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Una signora conviene in giudizio il figlio, perch� soggetto obbligato ai sensi dell'art. 433 e ss. del codice civile a corrisponderle gli alimenti, chiedendo la corresponsione dell'assegno mensile di 500 euro. Parte attrice fa presente che dopo la morte della sorella, che le � stata di grande aiuto, ora versa in gravi difficolt� economiche. L'istante � infatti titolare della sola pensione sociale di 3688 euro annui e non pu� lavorare a causa delle gravi patologie da cui � affetta. Il figlio non si costituisce in giudizio.

La donna produce in giudizio la documentazione reddituale relativa agli anni 2013-2018 e quella medica che attesta la sua invalidit� nella percentuale del 74% con conseguente incapacit� lavorativa dal 74 al 99%. Dai documenti prodotti risulta che la stessa fino al 2018 ha in effetti percepito solo la pensione d'invalidit� INPS pari a 3.688 euro annui.

Le difficolt� economiche non integrano lo stato di bisogno

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Il Tribunale dopo aver analizzato la documentazione prodotta giunge precisa per� che lo stato di bisogno non coincide con la difficolt� economica.

Come precisato dalla Cassazione n. 25248/2013 infatti "lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilit� per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in propriet� o in usufrutto, e della loro idoneit� a soddisfare le sue necessit� primarie".

L'impossibilit� di provvedere ai propri bisogni primari va provata

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Nel caso di specie la donna non ha fornito elementi da cui � possibile rilevare il suo stato di bisogno. Esso infatti non si pu� desumere dall'assenza di reddito, ma dalla situazione soggettiva nel suo complesso. L'istante infatti percepisce una pensione ed � titolare di un immobile sito nella stessa via in cui risiede. Non emerge inoltre in modo chiaro se la donna paga un canone di locazione e in che misura, cos� come non � chiaro a quali spese deve fare fronte per il suo sostentamento e a cui non riesce a fare fronte con la pensione.

Per quanto riguarda l'altro presupposto del diritto agli alimenti ossia l'impossibilit� di procurarsi i mezzi necessari al proprio mantenimento, dovendo il soggetto richiedente dimostrare l'effettiva incapacit� lavorativa per incapacit� fisica, in effetti la richiedente ha dimostrato il suo stato di invalidit� e la permanente riduzione della sua capacit� lavorativa dal 74% al 99%.

Chi chiede gli alimenti deve provare le condizioni economiche dell'obbligato

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Alla luce di queste considerazioni, anche adottando un approccio meno rigoroso, visto che comunque la donna ha fornito dati sufficienti per dimostrare la sua difficolt� a provvedere ai propri bisogni occorre tenere conto delle condizioni e della sfera soggettiva del soggetto obbligato.

Al riguardo la donna, dalle informazioni acquisite dal Consolato generale in Belgio, non � riuscita a fornire un riscontro dei redditi percepiti dal figlio. La stessa attrice nell'atto introduttivo ha dichiarato di non riuscire ad avere notizie sull'attivit� lavorativa svolta dal figlio, sulla composizione della sua famiglia e sul suo stato di salute.

Stante l'assenza di elementi, anche indiziari, sulla capacit� del figlio che in effetti, dopo il padre, ormai deceduto, � il soggetto pi� prossimo a cui l'istante pu� chiedere gli alimenti, non � possibile riconoscere alla donna questo diritto.

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