Data: 20/03/2020 19:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - L'Agenzia delle Entrate, accogliendo le richieste provenienti da più parti, illustra in modo semplice e chiaro in un vademecum (sotto allegato) le 14 misure fiscali contenute nel decreto Cura Italia, che stoppa molti versamenti fiscali, adempimenti previdenziali e assistenziali, e che dispone premi per i dipendenti, menzione per chi non vuole avvalersi delle agevolazioni previste, crediti d'imposta e tanto altro.

Vediamole in dettaglio:

Sospensioni fiscali e previdenziali

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Diverse le sospensioni di alcuni dei principali adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali per i soggetti in difficoltà.

- Sospesi i versamenti Iva in scadenza il 20 marzo per teatri ristoranti, biblioteche, asili, parchi divertimento, tanto per citarne alcuni destinatari della misura. Sospesi anche contributi previdenziali, i premi per l'assicurazione obbligatoria e le ritenute per le imprese maggiormente colpite.

- Sospesi i versamenti in autoliquidazione delle trattenute e delle ritenute relative all'addizionale regionale e comunale, dell'Iva e dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese e i lavoratori autonomi con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, in scadenza tra l'8 e il 31 di marzo, con possibilità di provvedere al versamento entro il 31 maggio 2020.

- Differimento dei termini per effettuare i versamenti sospesi di tributi e imposte per 11 Comuni delle zone rosse. Stop per i sostituti d'imposta di operare ritenute sui redditi.

- Sospesi tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalle ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali per tutti i contribuenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per riprendere, senza sanzioni e interessi, entro il 30 giugno 2020.

Sospesi termini versamento carichi agenti di riscossione

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Per i soggetti degli 11 Comuni della prima "zona rossa" è prevista la sospensione, con decorrenza dal 21 febbraio, dei versamenti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione.

I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione dall'8 marzo al 31 maggio possono essere eseguiti in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Sospesi i termini delle attività degli enti impositori

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Sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box e accessi, compresi quelli all'anagrafe tributaria.

Differimento termini rottamazione-ter e saldo e stralcio

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Rinviati al 31 maggio per tutti i contribuenti i versamenti delle rate del 28 febbraio per chi ha aderito alla Rottamazione ter e quelli della rata del 31 marzo 2020 prevista per la procedura di saldo e stralcio.

Detrazioni per chi sostiene le misure di contrasto al Coronavirus

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Detrazione del 30% dall'imposta lorda per le erogazioni liberali in denaro o in natura fino a 30.000 euro in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e delle associazioni che operano per contrastare l'emergenza del Covid-19.

I soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano liberalità in denaro o in natura nel 2020 possono dedurli dal reddito d'impresa e ai fini Irap nell'esercizio in cui si verifica il versamento.

Crediti d'imposta per chi sanifica e per botteghe e negozi

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Credito d'imposta del 60% sul canone di locazione del mese di marzo 2020 per botteghe e negozi e credito d'imposta del 50% sulle spese sostenute fino a 20.000 euro, per sanificare gli ambienti, fino all'esaurimento delle risorse di 50 milioni di euro stanziati per il 2020.

Menzione per chi rinuncia a sospensione, premi 100 euro e stop ritenute

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Per i contribuenti che possono beneficiare delle sospensioni dei versamenti, ma vi rinunciano è prevista la menzione, con vantaggio in termini di immagine.

Premio di 100 euro per il mese di marzo 2020 per i dipendenti con reddito annuo complessivo fino a 40.000 euro, in base alle giornate lavorate nel mese.

Stop alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta dei redditi da lavoro autonomo e provvigioni percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020. Ne possono beneficiare coloro che, nell'anno precedente, hanno percepito compensi o ricavi non superiori ai 400.000 euro, senza dipendenti o assimilati nel mese precedente.

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